Condominio

L’assemblea condominiale può decidere di affiancare al portiere un curatore del verde

Le scelte dei condòmini sono sovrane e sulle stesse non c’è sindacato dell’autorità giudiziaria se sono approvate con i quorum prescritti

di Luana Tagliolini

Terze persone possono essere incaricate allo svolgimento del servizio di pulizia del cortile e del taglio dell'erba anche se sussiste il servizio di portierato. Un condomino aveva impugnato la delibera condominiale con la quale l'assemblea aveva approvato il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo (Corte d'appello di Catanzaro, sentenza 1274/2021). A sostegno dell'impugnativa, il ricorrente contestava, tra gli altri motivi, l'errata inclusione nel bilancio consuntivo di importi relativi a spese sostenute per il verde, per la pulizia del cortile e per il taglio dell'erba in quanto si trattava di spese per servizi il cui svolgimento era stato affidato a terze persone mentre potevano essere svolti dal portiere.

Possibile l’apporto di soggetti terzi di aiuto al portiere
Il Tribunale ha ritenuto infondato il motivo di censura prospettato dal ricorrente, in quanto nessuna ragione impedisce all'organo assembleare di decidere che il condominio si possa avvalere di soggetti terzi in aggiunta al portiere per lo svolgimento di attività relative alla gestione e manutenzione degli spazi condominiali, rientrando ciò nell'ambito della discrezionalità assembleare immune dal sindacato giurisdizionale.L'attore si appellava alla sentenza di primo grado innanzi alla Corte di appello ribadendo come fosse superfluo sostenere ulteriori spese per lo svolgimento di prestazioni ad opera di altri soggetti in presenza dal portiere.L'assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condomini, ha il potere di deliberare le modalità di gestione dei servizi comuni nonché le spese che ritiene più necessarie per il loro svolgimento anche se, la decisione sia volta verso la scelta più onerosa.

Assemblea sovrana nelle scelte, anche se onerose
Sulle delibere assembleari, infatti, il sindacato dell’autorità giudiziaria non può estendersi al controllo della discrezionalità di cui dispone l’assemblea, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l’eccesso di potere, « ma solo quando la causa della deliberazione risulti - sulla base di apprezzamento di fatto del contenuto di essa che spetta ai giudici del merito - falsamente deviata dal suo modo di essere. Tuttavia, anche in tal caso, il giudizio non è finalizzato a controllare l’opportunità o la convenienza della soluzione adottata dall’impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell’assemblea» (Cassazione ordinanza 20135/2017).

Conclusioni
Sulla base di tali principi, la Corte, relativamente a tale motivo di impugnazione, respingeva l'appello e confermava la sentenza di primo grado precisando che rientra nell'ambito della discrezionalità assembleare la decisione che il condominio si avvalga di soggetti terzi in aggiunta al portiere per lo svolgimento di attività relative alla gestione ed alla manutenzione degli spazi condominiali pur in presenza del portiere, esulando, dall’ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali, le censure inerenti la vantaggiosità della scelta operata dall’assemblea sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose ed ai servizi comuni.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©