L’assemblea ha competenza nel discutere e deliberare in tema di appalto delle opere
La gestione del credito d’imposta, invece, spetta ai singoli condòmini
Le delibere dell’assemblea dei condòmini in tema di opere collegate al superbonus di cui al Decreto Rilancio sono assoggettate a un regime peculiare, come si legge nell’articolo 119, comma 9 bis del testo normativo citato. L’assemblea dei condòmini è competente per discutere e deliberare in tema di appalto delle opere di cui si parla e ad adottare tutti i provvedimenti ad esso contingibili, come quelli collegati all’approvazione di un piano di riparto delle spese, stante la previsione imperativa (in quanto inderogabile) prevista dall’articolo 1135, numero 4, Codice civile, a pena di invalidità. Viceversa, la gestione del credito di imposta – seppure fatto collegato, in via costitutiva, alla delibera di appalto – non può che essere rimessa alla sfera personale di ciascun condòmino, che ne dispone in forza della propria capacità fiscale e tributaria. La cessione del credito di imposta, che rileva dal punto di vista individuale (e non collettivo), altro non è che la trasformazione del diritto alla detrazione di cui ciascun condòmino è titolare. Al pari, gli interventi trainati che traggono occasione dalla previsione di interventi all’interno delle abitazioni private sfuggono dal novero delle questioni definibili in sede assembleare.







