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L’assemblea ha competenza nel discutere e deliberare in tema di appalto delle opere

La gestione del credito d’imposta, invece, spetta ai singoli condòmini

di Rosario Dolce

La domanda

La domanda
Nel nostro condominio è stato deliberato di effettuare i lavori straordinari fruendo del superbonus al 110% in data 26 ottobre 2022. È stato presentato e deliberato anche il piano di riparto della spesa, ma non è stata prevista la costituzione del fondo speciale ex articolo 1135 comma 1, numero 4 del Codice civile, pur sapendo che non tutti i condòmini avrebbero effettuato la cessione del credito nelle forme previste. La Cilas dovrebbe essere stata inviata il 25 novembre 2022 pur non avendo acquisito tutte le adesioni all’effettuazione dei lavori trainati. In questa situazione, la delibera è valida o nulla? E la Cilas può essere integrata o meno dopo il 31 dicembre 2022?

A cura di Smart24Condominio

Le delibere dell’assemblea dei condòmini in tema di opere collegate al superbonus di cui al Decreto Rilancio sono assoggettate a un regime peculiare, come si legge nell’articolo 119, comma 9 bis del testo normativo citato. L’assemblea dei condòmini è competente per discutere e deliberare in tema di appalto delle opere di cui si parla e ad adottare tutti i provvedimenti ad esso contingibili, come quelli collegati all’approvazione di un piano di riparto delle spese, stante la previsione imperativa (in quanto inderogabile) prevista dall’articolo 1135, numero 4, Codice civile, a pena di invalidità. Viceversa, la gestione del credito di imposta – seppure fatto collegato, in via costitutiva, alla delibera di appalto – non può che essere rimessa alla sfera personale di ciascun condòmino, che ne dispone in forza della propria capacità fiscale e tributaria. La cessione del credito di imposta, che rileva dal punto di vista individuale (e non collettivo), altro non è che la trasformazione del diritto alla detrazione di cui ciascun condòmino è titolare. Al pari, gli interventi trainati che traggono occasione dalla previsione di interventi all’interno delle abitazioni private sfuggono dal novero delle questioni definibili in sede assembleare.

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