L’assemblea non può autorizzare l’installazione delle antenne tv dei condòmini su un terrazzo a uso esclusivo
Non può invadere la sfera di proprietà dei singoli e i suoi poteri si limitano alle decisioni relative a riparazione, ricostruzione e sostituzione degli elementi strutturali del lastrico o della terrazza a livello
È assolutamente vietato disporre di un bene altrui e un’eventuale delibera che lo autorizzi è illegittima e deve essere dichiarata nulla. Questo il principio applicato dalla Corte di merito di Palermo (sentenza 672/2024) per accogliere l’appello rispetto alla sentenza emessa dal Tribunale. Che, erroneamente, aveva riconosciuto valida la delibera con la quale l’assemblea aveva deciso di collocare le antenne televisive dei singoli condòmini nel terrazzo in uso esclusivo dell’appellante, che si era ...
Le «case di ringhiera» ambrosiane, emblema di una tipologia edilizia popolare
di Fulvio Pironti - Avvocato condominialista