Condominio

L’assicurazione del condominio può comprendere la tutela legale

Per la stipula del contratto necessaria una delibera assembleare

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di Anna Nicola

La tutela legale può costituire sia un contratto a sé, in tutto e per tutto autonomo, oppure può essere prevista in un più ampio contratto assicurativo dell'edificio . Si tratta di un contratto o clausola con cui le parti stabiliscono che le spese legali da affrontare per eventuali contenziosi civili, penali e amministrativi e, a volte, anche quelle relative alle attività stragiudiziali siano coperte dall'assicurazione. A volte si prevede che l'avvocato sia designato dalla Compagnia di assicurazione, altre volte si attribuisce questa facoltà al condominio stesso.

Contenuti del contratto
Il contratto può stabilire che tutti gli eventuali giudizi che possano interessare l'edificio godano di questa copertura, ovvero restringere il campo a determinate fattispecie.
Nel caso in cui ci si trovasse davanti a questa seconda tipologia di proposta è opportuno accertarsi che tra le tipologie contemplate siano previste quelle che si manifestano di più, come casi ricorrenti.

I casi più frequenti
Si pensi ad esempio al caso di recupero dei crediti condominiali nei confronti dei condomini morosi, le fattispecie di violazione del regolamento dell'edificio, tutto ciò che può concernere il passaggio di amministratore, i rapporti con i terzi fornitori e così via.

Il costo
In merito al costo dell'assicurazione, è fuori di dubbio che si applichi l'articolo 1123 primo comma Codice civile: poiché è un servizio a favore della collettività dei condomini, la relativa spesa va distribuita in capo a tutti i condomini in ragione del valore proporzionale delle rispettive unità immobiliari.

Necessaria una delibera assembleare
La sottoscrizione del contratto di assicurazione, anche nel caso in cui disponga a riguardo della tutela legale, non può essere autonomamente sottoscritto dal mandatario dello stabile. Occorre, come presupposto di validità, che vi sia una previa delibera di contenuto positivo da parte dell'assemblea condominiale. Salvo casi particolari, questa attività deve configurarsi come rientrante nell'ordinaria amministrazione dello stabile.

Il quorum
Ne consegue che per il quorum della decisione in prima convocazione si rende necessario raggiungere il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea che rappresentino almeno 500 millesimi di proprietà; in seconda convocazione, è sufficiente il voto favorevole di un terzo degli intervenuti alla riunione che rappresentino almeno un terzo dei millesimi di proprietà.

Come per la stipulazione, anche per la revoca o il recesso, occorre che la decisione sia presa dall'assemblea: in questa specifica attività, il mandatario dello stabile è un mero esecutore del volere della collettività condominiale.

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