Condominio

L’Inail ha azione di rivalsa contro amministratore e condominio per vittime e infortuni nei cantieri dei palazzi

Da committenti devono verificare il rispetto delle norme antinfortunistiche sia nella progettazione sia nell’esecuzione dei lavori

di Rosario Dolce

A norma dell’articolo 85 del Testo unico 1124/1965, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) ha azione di rivalsa anche nei confronti dell’amministratore - quale committente di lavori condominiali - relativamente a quanto corrisposto ai familiari di un operaio morto in un cantiere condominiale (nella fattispecie oltre duecentomila euro) per aver affidato l’opera a un’impresa priva dei requisiti di affidabilità e capacità tecnico-organizzativa e aver omesso di vigilare sulla predisposizione da parte della stessa di adeguate misure antinfortunistiche. Lo stabilisce il Tribunale di Palermo con la sentenza 1561/ 2023 .

La vicenda

Il caso trattato dal Tribunale di Palermo segue un evento di cronaca nera successo oltre quindici anni fa in città, legato alla caduta di un manovale dal ponteggio allestito sulla facciata di un condominio dal secondo piano e al decesso occorso dopo dieci giorni di agonia. Il procedimento penale condotto contro l’amministratore si era concluso con la sua condanna penale per omicidio colposo (ex articolo 589 del Codice penale). Sulle cause dell’infortunio, nel processo penale (da cui prendeva spunto l’azione di recupero del credito davanti al tribunale del lavoro) era stato accertato che il ponteggio, alto 16 metri e impiegato per l’esecuzione dei lavori, era privo di adeguati strumenti di protezione, non avendo né parapetti né tavole fermapiede, in violazione degli articoli 16 del Dpr 164/1956 e 27 del Dpr 547/1995 vigenti al momento del fatto. Non solo: l’impalcatura poggiava per metà sul marciapiede e per l’altra sul piano stradale. Circostanza che, come accertato in sede penale, non garantiva la necessaria stabilità al lavoratore durante lo svolgimento delle operazioni di installazione del ponteggio nonché del rifacimento del prospetto.

La responsabilità dell’appaltatore

Era emerso anche che l’appaltatore – parimenti condannato in sede penale, con sentenza emessa a seguito di patteggiamento - aveva omesso sia di redigere il P.O.S (piano operativo di sicurezza) comprendente le operazioni di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio metallico sia di far redigere a persona competente il PI.MU.S (piano di montaggio uso e smontaggio) relativo al ponteggio metallico usato in cantiere, in chiara violazione degli articoli 20, 23, 24, 30 e 33 del Dpr 164/1956, nonché degli articoli 381 e 386 del Dpr 547/1955.

La responsabilità dell’amministratore

La responsabilità della ditta appaltatrice, tuttavia, non ha escluso quella dell’amministratore e automaticamente del condominio nell’aver provocato l’infortunio, in quanto committente dei lavori. Infatti, come documentato dalle sentenze penali, l’amministratore non aveva adempiuto agli obblighi che la normativa antinfortunistica pone in capo al committente per evitare eventi del genere, come quelli riconducibili all’articolo 3, comma 1 del Dlgs 494/1996 vigente al tempo (oggi trasfuso nell’articolo 90 del Dlgs 81/08).

In altri termini, quel che è stato rilevato e contestato al professionista è stato l’aver disatteso qualsiasi principio di prudenza e diligenza sia nella fase di progettazione ed esecuzione delle opere di ristrutturazione che nella scelta dell’impresa esecutrice. Se il committente - per come riferito in sentenza - nella fase di progettazione ed esecuzione del progetto di ristrutturazione avesse rispettato principi e misure generali di tutela previsti dall’articolo 3 del Dlgs 626/1994 e avesse scelto un’impresa idonea sotto il profilo tecnico-professionale, «è ragionevole ritenere che l’evento in questione non si sarebbe realizzato».

La responsabilità del condominio

Nei confronti dell’azione di rivalsa dell’Inail è stata riconosciuta sussistente anche la responsabilità del condominio. A tal proposito, in sentenza si ricorda che il rapporto tra condominio e amministratore è riconducibile a quello del mandato con rappresentanza (Cassazione, 10815/2000; Cassazione, 1286/1997 e Cassazione, 9148/2008) con la conseguenza che, dell’operato dell’amministratore che abbia agito in esecuzione del mandato, risponde il condominio in base all’articolo 2049 del Codice civile (sulla responsabilità del mandante per l’illecito del mandatario ai sensi dell’articolo 2049 del Codice civile, si veda Cassazione, 18691/2015 e Cassazione, 12945/1995).

Il verdetto del Tribunale

Sulla scorta di queste premesse, l’amministratore, il condominio che amministrava e l’appaltatore sono stati condannati come responsabili in solido (con graduazione del rispettivo apporto causale pari rispettivamente al 30% e al 70%) a pagare all’Inail - a norma degli articoli 10 e 11 del Dpr 1124/1965 - la somma di 234.348,88 euro erogata ai familiari della vittima, di cui 1.691,62 euro per assegno funerario, 104.366,31 euro per acconti, ratei e interessi versati alla data del 8 novembre 2022 e 128.290,95 euro per valore capitale della rendita calcolato alla medesima data del 25 ottobre 2019.

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