L’obbligo del certificato antincendio in condominio
L’amministratore ha un ruolo centrale
L’articolo 1117 Codice civile prevede che l’amministratore del condominio deve esercitare una particolare vigilanza perché, ai sensi dell’articolo 1130 Codice civile, ne sia assicurato il migliore e sicuro godimento per ciascun abitante anche con riferimento alla normativa antincendio. Il Dpr 151/2011 individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed all'articolo 3, comma 1, stabilisce che gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I categorie B e C sono tenuti a richiedere con apposita istanza al Comando provinciale dei vigili del fuoco l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché di progetti di modifiche da apportare a quelle esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni antincendio.
L’obbligo dei controlli
Il condominio è interessato dalla predetta normativa in quanto rientrano nelle attività soggette ai controlli antincendio (Allegato I categorie B e C numeri 75 e 77) le autorimesse di dimensioni oltre 1.000 metri quadri fino a 3.000 metri quadri oppure oltre 3.000 metri quadri e gli edifici di altezza oltre 32 mt. fino a 54 mt. ed oltre 54 mt. L'articolo 4, comma primo, del regolamento prevede che per le attività previste dall'Allegato I la predetta istanza è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 2, comma 7. Il Comando verifica la completezza dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, rilascia ricevuta.
L’amministratore condominiale per affidare l’incarico di rifacimento della facciata, deliberato dall’assemblea, si deve attenere all’articolo 93 del Dlgs 81/2008 che lo esonera da responsabilità se incarica dell’esecuzione dei lavori un soggetto qualificato in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 92. Tuttavia, la responsabilità dell’amministratore con riguardo alle parti comuni è assai delicata come affermato dalla Cassazione (sentenza 40381/2019) che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un amministratore avverso una sentenza che lo aveva condannato per la violazione della normativa antincendio prevista dal Dlgs 81/2008.
I fatti di causa
L’amministratore afferma che la Corte di appello avrebbe dovuto assolverlo poiché era subentrato nell’amministrazione dell’edificio (consistente in una residenza alberghiera per anziani) e si era fidato di quanto dichiaratogli dal precedente amministratore che lo aveva rassicurato circa il rispetto della normativa antincendio, in quanto aveva presentato, in precedenza, un progetto di adeguamento di prevenzione incendi, il quale aveva ottenuto il parere favorevole dei Vigili del fuoco. Successivamente erano state realizzate le opere e gli impianti in conformità alle prescrizioni impartite dai Vigili del fuoco ed era stato richiesto il certificato di prevenzione incendi, ma la domanda era stata smarrita perché era confluita in un faldone diverso del Comando provinciale dei Vigili del fuoco.
La decisione
L'amministratore si giustificava affermando che quando era entrato in carica ignorava le irregolarità riscontrate in sede di sopralluogo ed aveva provveduto ad eliminarle. Inoltre, chiedeva l’applicazione dell’esclusione della punibilità per l’esiguità del fatto (articolo 131 - bis Codice penale), poiché la sua condotta era episodica e il danno e il pericolo erano limitati. La Cassazione respingeva la linea difensiva del ricorrente poiché sosteneva che la struttura ispezionata non era a norma e non era stata chiesta una visita di controllo. Tale fatto integra i reati contestati e la consapevolezza dell’imputato che amministrava la struttura da cinque anni prima, in quanto non erano sufficienti le rassicurazioni verbali del precedente amministratore.
Non poteva essere applicata la causa di non punibilità per esiguità del fatto, per l’evidente situazione di pericolosità, sotto il profilo della normativa antincendio, rappresentata dalla tipologia della struttura (destinata a residenza per anziani con 25 posti) e dalla durata pluriennale dell’omissione.
Il subentro del nuovo amministratore nel certificato antincendio
La Cassazione (ordinanza 39218/2022) ha dichiarato inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento di euro tremila alla cassa delle ammende, il ricorso di un amministratore condominiale avverso una sentenza che lo aveva condannato per non avere presentato l'istanza di rilascio del certificato antincendio previsto dall'articolo 20, comma primo, del Dlgs 139/2006. Il ricorrente sosteneva la sua irresponsabilità poiché era subentrato ad un precedente amministratore che era rimasto inerte e perché la motivazione non era attagliata al fatto.
Il giudice di legittimità sosteneva l'infondatezza delle due censure in quanto l'istruttoria dibattimentale accertava la mancata presentazione dell'istanza e perché la norma non prevede un termine finale , in quanto intende presidiare con la sanzione penale l'obbligo , anche in una fase successiva all'inizio di una delle attività soggette, senza limiti di tempo, e, perché, attribuisce rilevanza penale pure all'omessa presentazione della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio. La Cassazione escludeva l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per la tenuità del fatto, ex articolo 131 bis Codice penale, sia perché non è stata richiesta nel giudizio di merito, sia perché si basava su elementi di fatto non valutabili nel giudizio di legittimità.
Il ricorso all’autorità giudiziaria non sostituisce le scelte discrezionali dell’assemblea
di Laura Capelli - dirigente Unai Bergamo