Condominio

L'obbligo di conservazione dei documenti sussiste anche per quelli prodotti prima del 2013

L’amministratore è tenuto a rispettarlo sempre perchè, prima del suo ingresso formale con la riforma, è desunto dalla legge sul mandato

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di Luana Tagliolini

L'ex amministratore di uno stabile ricorreva in appello avverso all'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano, ex articolo 702-bis Codice procedura civile, che lo aveva condannato a consegnare, al condominio, la documentazione ancora in suo possesso concernente la cessata gestione condominiale (dal 2003 al 2015) e alla refusione delle spese di lite.

Introduzione dell’obbligo con la riforma
Sosteneva l'appellante che, oltre a quanto già consegnato, non possedeva null'altro in quanto non sussisterebbe, in capo all'amministratore, alcun obbligo di conservazione ai sensi dell'articolo 1130, numero 8 Codice civile in relazione ai documenti formati anteriormente alla legge di riforma 220/2012 che ha introdotto formalmente - per l'amministratore - gli obblighi di «conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condòmini sia allo stato tecnico-amministrativo dell’edificio e del condominio» e di «consegnare tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condòmini» al momento della cessazione dell'incarico (articolo 1129, comma 8, Codice civile).

La difesa dell’amministratore
L'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado sussisterebbe, a dire dell'appellante, laddove aveva disposto la consegna di tutto quanto afferente la gestione dal 2003 al 2015 in luogo della consegna di tutto quanto venuto ad esistenza dopo l'entrata in vigore della legge 220 citata (17 giugno 2013) o tutt'al più, per la documentazione ante giugno 2013, di tutta quella documentazione per la quale non fosse giù maturato il termine di prescrizione decennale ante riforma e, considerando l'avvenuta introduzione del ricorso nel 2018, al più dal 2008 in avanti.

La Corte di Appello nell’ordinanza del 7 giugno 2021 respingeva la richiesta perché infondata.L'obbligo di conservazione e di consegna della documentazione condominiale, prima del suo ingresso formale con la legge 220/2012, veniva desunto dalla legge sul mandato, stante la natura del rapporto che lega l'amministratore al condominio inquadrato, proprio, nel rapporto di mandato e dai principi generali. L'articolo 1713 Codice civile prevede, specificamente, l'obbligo del mandatario di rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto per l'esplicazione del mandato. Per cui l'amministratore uscente, al termine della gestione, ha l'obbligo di restituire ai condòmini quanto ricevuto per l'esercizio dell'incarico e, quindi, tutti i documenti che alla gestione si riferiscono.

Il passaggio di consegne
La giurisprudenza (anche prima della riforma) desumeva, inoltre, l'obbligo di restituzione dai principi generali essendo il passaggio delle consegne, fra il vecchio e il nuovo amministratore, una fase delicata fonte, possibile, per il condominio, di rilevanti danni (Cassazione, sentenza 6760/2019) tanto da prevedere, in caso di mancato adempimento di tale dovere, la possibilità di richiedere l'adozione di un provvedimento di urgenza a norma dell'articolo 700 Codice procedura civile (Cassazione, sentenza 11472/1991).Per tali motivi, la Corte di merito rigettava l'appello con condannava per l'ex amministratore a rifondere, al condominio, le spese di giudizio.

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