In condominio, come noto, si individuano due organi gestori e, cioè, l’assemblea e l’amministratore.Pur permanendo una inequivocabile posizione di subalternità del secondo alla prima, l’uno e l’altra dividono i rispettivi ambiti di gestione della cosa comune sulla base della distinzione tra amministrazione ordinaria e straordinaria.

La normalità dell’atto gestorio

La Cassazione si è occupata più volte del tema e una recente pronuncia (la numero 15345/2025 ) conferma...

Riproduzione riservata Ⓒ