Condominio

La comunicazione della domanda di mediazione deve perfezionarsi entro trenta giorni

Ricomprendendo nel termine anche la comunicazione alla controparte, come giurisprudenza maggioritaria prevede

immagine non disponibile

di Fulvio Pironti

Il Tribunale di Benevento (ordinanza 4 dicembre 2020) ha aderito all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della tempestività della istanza mediatoria con riguardo al termine decadenziale previsto dall'articolo 1137 Codice civile, quel che rileva è la comunicazione alla controparte dell'avvenuto deposito della domanda presso l'organismo. Solo il perfezionamento della comunicazione all'altra parte impedisce la decadenza dall'impugnazione delle delibere assembleari condominiali. L'onere della comunicazione della domanda mediatoria incombe solo sulla parte che l'ha depositata all'organismo. L'effetto impeditivo della decadenza è collegato al «momento della comunicazione alle altre parti» della domanda di mediazione.

La vicenda giudiziaria
Nella fattispecie decisa dal giudice sannita la domanda di mediazione, prodromica per conseguire l'annullamento di una delibera assembleare, era stata presentata presso l'organismo di mediazione nel trentesimo giorno successivo alla delibera assembleare mentre la comunicazione all'altra parte si era perfezionata nel trentacinquesimo giorno. Il decidente ha considerato intempestiva l'azione per consumazione del termine decadenziale.

Il condominio aveva sostenuto di essere stato evocato in mediazione oltre il termine decadenziale previsto dall'articolo 1137 Codice civile, quindi in violazione del Dlgs 28/2010, articolo 5, comma 6. L'insanabile vizio si era riverberato sull'azione di annullamento rendendola inammissibile. La comunicazione della domanda di mediazione (e non il deposito presso la segreteria dell'organismo di mediazione) sospende il termine decadenziale di trenta giorni per l'impugnazione della delibera annullabile.

L'indirizzo maggioritario
La prevalente giurisprudenza, cui ha aderito la curia beneventana, getta luce sulla annosa questione giungendo alla conclusione che il perfezionamento della comunicazione dell'istanza mediatoria deve avvenire entro il termine decadenziale di trenta giorni. L'indirizzo di merito ritiene che deve essere dichiarata inammissibile l'impugnativa nel caso in cui la domanda mediatoria venga depositata entro il trentesimo giorno, ma la comunicazione alla parte invitata si perfezioni oltre tale termine: rileva, ai fini interruttivi della decadenza, l'effettiva comunicazione alle parti invitate e non la data del deposito dell'istanza (Appello Milano 27 gennaio 2020, numero 253, Tribunale Milano 4 gennaio 2019, Tribunale Roma 3 luglio 2019, Tribunale Torino 23 marzo 2018, Tribunale Napoli 7 novembre 2017).

Gli effetti impeditivi della decadenza sono collegati alla comunicazione della domanda di mediazione alle parti e non al deposito presso l'organismo. Con riferimento al rispetto del termine decadenziale di cui all'articolo 1137, comma 2,Codice civile va rammentato che il Dlgs 28/2010, articolo 5, comma 6, prescrive che «dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale». L'effetto impeditivo non può operare, considerato che lo stesso è ricollegato dalla norma che lo prevede non al deposito della domanda di mediazione, ma alla comunicazione della stessa alla controparte.

La comunicazione diretta alla controparte
Il precetto legislativo sembra chiaro nel collegare gli effetti impeditivi della decadenza alla comunicazione della domanda di mediazione alle parti. Tant'è che, attese le nefaste conseguenze per la parte proponente il procedimento mediatorio, l'articolo 5, comma 6, Dlgs 28/2010, prescrive che la domanda di mediazione possa essere comunicata direttamente alla controparte «anche a cura della parte istante»: ciò al fine di evitare che la stessa possa essere pregiudicata da tempistiche dilatate poste in essere dall'organismo. Comunicazione diretta della quale il ricorrente, nella fattispecie esaminata dal tribunale sannita, non si era premurato di adottare.

L'indirizzo minoritario
Secondo un altro orientamento sarebbe bastevole il deposito dell'istanza all'organismo (entro il trentesimo giorno), non occorrendo anche la successiva comunicazione alle altre parti (nello stesso termine). Il deposito della domanda interromperebbe il termine per impugnare. La corte bresciana (Appello Brescia 30luglio 2018, numero 1337) ha ritenuto che l'istanza di mediazione depositata presso l'organismo può essere assimilata al ricorso introduttivo per cui è il deposito che impedisce la decadenza e non la notifica dell'istanza. L'unico adempimento richiesto ai fini della procedibilità della domanda è il deposito della domanda mediatoria (Tribunale Savona 23 ottobre 2018).

Pertanto, il termine si considererà interrotto dalla proposizione della domanda che avviene mediante deposito presso l'organo di mediazione (Tribunale Velletri 5 maggio 2015).Altri tribunali ritengono applicabile il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e destinatario sicché sarebbe sufficiente la trasmissione della domanda entro il trentesimo giorno a nulla rilevando il perfezionamento della comunicazione nei giorni successivi (Tribunale Latina 28 marzo 2018, Tribunale Roma 13 dicembre 2016).

Secondo tali curie, l'istanza di mediazione produrrebbe gli effetti della domanda giudiziale con conseguente applicabilità dell'articolo 149 Codice procedura civile che, in tema di perfezionamento della notificazione a mezzo del servizio postale, ha dettato la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario.

Conclusioni
Va però ricordato che il legislatore ha precisato che per non incorrere nella decadenza - che potrebbe intervenire qualora la domanda venisse depositata negli ultimi giorni utili - è opportuno, per l'impugnante, portare personalmente a conoscenza del condominio l'istanza proposta, incombente che il Dlgs 28/2010 ritiene esperibile «con ogni mezzo idoneo». L'inequivoca formulazione normativa riconferma che gli effetti impeditivi della decadenza sono collegati al perfezionamento della comunicazione per cui non appaiono meritevoli le contrarie interpretazioni.

Ipotizzando che l'articolo 149, comma 3, Codice procedura civile (comma introdotto con decorrenza 1° marzo 2006) prevalga sul successivo Dlgs 28/2010, per conformare tale dettato normativo all'interpretazione avanzata dalla giurisprudenza minoritaria si renderebbe infatti indispensabile l'intervento modificativo del legislatore. Fino a quando non verrà apportata alcuna modifica, la giurisprudenza maggioritaria resterà l'unica condivisibile chiave interpretativa.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©