La convocazione dei condòmini irreperibili
È opinione pacifica sia nella giurisprudenza di merito che di legittimità che l'amministratore, per una corretta convocazione dell'assemblea, abbia il potere/dovere di accertare, anche attraverso pubblici registri, chi sia il proprietario (Cassazione, sent. dalla 5035/2002 alla 8824/2015). Il condomino ha l'obbligo correlativo di comunicare all'amministratore i dati utili alla gestione del condominio e questi deve trattarli per i soli scopi collegati all'adempimento del proprio incarico (senza chiedere il consenso al condomino). Del resto, l'atto di compravendita è pubblico ai sensi dell'articolo 743 c.p.c. potendo essere consultato da chiunque ne faccia richiesta, compreso l'amministratore. Si segnala che la disciplina della convocazione dell'assemblea deve rispettare l'art. 66, disp. Att. c.c., secondo il quale, in particolare, l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
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