Condominio

La convocazione generica non invalida la delibera se il condòmino è informato sugli argomenti da discutere

Chi ha dubbi o incertezze sui temi oggetto di dibattito può chiedere in anticipo le copie dei documenti al vaglio dell’assemblea

di Selene Pascasi

L'obbligo di previa informazione dei condòmini sul contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno è finalizzata a far conoscere ai convocati, anche in maniera non minuziosa, l'oggetto essenziale dei temi da trattare così da consentire una partecipazione consapevole alla delibera. L'eventuale genericità dell'informativa, quindi, non comporterà l'invalidità della decisione se il condòmino risulti sufficientemente informato sull'argomento da discutere. Lo precisa la Corte di appello di Napoli con sentenza 2345 / 2022 (estensore Onorato).

I fatti di causa

Sono i figli di una condomina, successivamente venuta a mancare, a impugnare la pronuncia del Tribunale, che aveva bocciato la richiesta della madre di ottenere la nullità o l'annullabilità di due delibere. Quegli atti, insistono i fratelli, erano illegittimi sotto vari profili: eccesso di potere, carenza di un progetto tecnico che consentisse di verificare l'assenza di un deprezzamento dell'unità della donna a seguito dei lavori da approvare consistenti nell'installazione di un ascensore nel vano scala, scorretto criterio di riparto delle spese ma, soprattutto, mancata preventiva informativa dei partecipanti sulle questioni e materie da affrontare.

Opposizioni respinte dal Tribunale che, circa l'ultimo rilievo, ha tenuto a sottolineare che, nel caso di specie, il difetto di previa informazione non era configurabile visto che la signora era a conoscenza dell'oggetto essenziale dei temi da analizzare. E non esiste alcuna norma, aggiunge il giudice, che imponga di dettagliare già con l'atto di convocazione gli argomenti su cui confrontarsi in riunione.

Nell’ordine del giorno basta inserire una sintesi degli argomenti

La delibera, dunque, era valida. Lo era, poi, anche l'altra. La diatriba arriva in appello dove gli eredi della defunta ripropongono la lamentela sulla mancata informativa per mancata allegazione, in convocazione, di documenti a loro avviso fondamentali: progetto costruttivo dell'ascensore, relativi grafici e preventivi. Carteggi che, reclamano, non potevano essere sostituiti da una semplice discussione verbale. Motivo respinto. L'installazione dell'ascensore, aveva appurato la Corte di appello, era stata già discussa nell'ambito di un'assemblea cui la signora aveva presenziato. Pertanto, era un argomento di cui era al corrente. E, perché possa dirsi rispettato il diritto dei condòmini a una partecipazione informata, è sufficiente che nell'avviso di convocazione vengano indicati gli argomenti all'ordine del giorno nei loro termini essenziali (Cassazione,15587/2018).

Un avviso generico non determina l’invalidità della delibera

Un’eventuale genericità dell'avviso, infatti, non sfocia nell'invalidità della delibera se il condomino, sia pure a mezzo terzi, conosca l'argomento futuro oggetto di dibattito. Del resto, i condòmini che nutrano dei dubbi o incertezze in merito conservano il diritto di chiedere, anticipatamente, le copie dei documenti al vaglio dell'assemblea (Cassazione, 21271/2020). Ecco che, rigettate le ulteriori doglianze, la Corte di appello di Napoli conferma la pronuncia del Tribunale e condanna gli eredi della condomina alle spese processuali.

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