La sentenza risolve un nodo critico della prassi giudiziaria: può il giudice ammettere una CTU a sostegno di una parte che non ha fornito prove sufficienti o adeguate?
Cassazione civile, Sez. III, sent. 31.3.2025, n. 8498
Consulenza tecnica in materia civile (perizia) - Consulente tecnico d'ufficio - Indagini del consulente e comunicazioni alle parti - Mezzo di prova - Esclusione - Conseguenze - Esonero dagli oneri probatori - Esclusione - Indagini esplorative delegate al consulente - Ammissibilità - Esclusione - Limiti.
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 09/09/2021
La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.

Contesto e problema giuridico
La sentenza risolve un nodo critico della prassi giudiziaria: può il giudice ammettere una CTU a sostegno di una parte che non ha fornito prove sufficienti o adeguate?
La risposta della Corte è netta: no. La CTU non è destinata ad accertare i fatti al posto delle parti, bensì a valutare fatti già provati o a risolvere questioni tecniche che il giudice non è in grado di apprezzare autonomamente.
Fondamento normativo e giurisprudenziale
1. Art. 61 cod. proc. civ. - Attribuisce al giudice il potere di farsi assistere da un esperto tecnico, "...


