La delibera che individua i posti auto in cortile non ne attribuisce il possesso esclusivo
Pertanto sono possibili cambiamenti successivi che porteranno ad una turnazione solo se giustificati
La delibera che adibisce il cortile a parcheggio non attribuisce né l'area né il posto auto in possesso esclusivo. Lo ribadisce il Tribunale di Roma con sentenza 1752 del 1° febbraio 2021.
La vicenda
Aprono il caso due condòmini. Le decisioni con cui l'assemblea aveva assegnato i posteggi lamentano, erano nulle o comunque annullabili perché contrarie all'articolo 1118 comma 4, del Codice civile e lesive dei rispettivi diritti di proprietà. Di qui, la richiesta di sospensione delle delibere che – impedendo la fruizione dei box di cui erano titolari –limitavano palesemente il diritto di accesso alle proprietà individuali. Pretesa infondata e respinta. Intanto, premette il giudice, la domanda introduttiva era generica. In ogni caso, prosegue, la delibera perno della controversia, relativa all'assegnazione dei posti auto, aveva statuito all'unanimità di assegnare agli 11 proprietari un posto auto di “misura standard”. Essa, quindi, era legittima non solo dal punto di vista del quorum ma anche per oggetto.
L’assegnazione dei posti
Peraltro, puntualizza il Tribunale capitolino, dalla lettura degli atti era emerso che parte attrice aveva la disponibilità di un posteggio a lato del garage e la paventata difficoltà di manovra, sia in entrata che in uscita, non era stata evidenziata tanto che nel corso della riunione, pur presente, non aveva manifestato dissensi. Inoltre, nel verbale assembleare ove veniva discussa ed approvata l'assegnazione del posto auto, il numero dei condòmini era esattamente pari ad 11 dunque ognuno aveva la disponibilità di un posteggio.
È vero, annota il giudice, che successivamente la situazione era mutata ma ciò non poteva incidere sulla validità delle pregresse delibere non essendo la richiesta degli attori tesa ad ottenere la turnazione dei posti sorretta da un'adeguata motivazione. Questo, poiché beneficiavano già di un posto auto. Infatti, l'emissione di un eventuale godimento turnario del posto auto avrebbe potuto essere necessitata unicamente se ne fossero stati privati (circostanza non verificatasi nella vicenda).
Conclusioni
Del resto, si legge in sentenza, aveva ragione il condominio ad affermare – sulla scia del costante orientamento di Cassazione – che la delibera con cui si adibisce l'area cortilizia a parcheggio non attribuisce il possesso esclusivo della medesima o del posto auto assegnato. La delibera impugnata, allora, non poteva dirsi nulla neanche sotto questo profilo. Queste, le motivazioni per le quali il Tribunale di Roma – accolto il rilievo del condominio circa l'improcedibilità dell'impugnativa di una delle deliberazioni, tardivamente introdotta – boccia la domanda con condanna alle spese processuali.
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di Laura Capelli - dirigente Unai Bergamo