La delibera è già un titolo esecutivo per riscuotere il credito votato in assemblea
La delibera costituisce titolo esecutivo
Le delibere, incluse quelle di approvazione dei bilanci prodotti con riferimento ai crediti chiesti con monitoria (in forza di titolo esecutivo ottenuto senza informare il debitore), sono vincolanti e costituiscono un titolo idoneo e valido perché si possa agire con esecuzione forzata. Lo precisa il Tribunale di Roma con sentenza 1796 del 28 gennaio 2020.
I fatti
È un uomo ad opporsi al decreto ingiuntivo con cui il condominio gli aveva intimato di pagare circa ventimila euro per omesso pagamento di oneri. L'ingiunzione, reclamava, era nulla. Il calcolo, spiegava al giudice, era stato tratto in parte da una tabella impropriamente applicata ma errata ed in parte da una tabella mai approvata. Ma il condominio si difende: la controparte non aveva impugnato le delibere fondanti il credito e i riparti erano corretti inerendo i lavori straordinari cui erano collegati gli esborsi a parti del fabbricato appartenenti ai proprietari dei box, gli unici tenuti a contribuire. Le somme, insomma, andavano pagate. Tesi accolta. Quelle delibere, scrive il tribunale, erano vincolanti ed efficaci e costituivano idoneo titolo fondante il credito.
La delibera è titolo esecutivo
Il condòmino, quindi – fino all'eventuale annullamento o declaratoria di nullità che avrebbe potuto far cessare l'obbligo contributivo (Cassazione 7741/2017) – era tenuto a versare la quota di spesa pretesa. Peraltro, prosegue, può formare oggetto di opposizione a decreto ingiuntivo solamente l'accertamento esterno sulla perdurante efficacia della delibera (Cassazione 4672/17).
Ne consegue che, in caso di annullamento della delibera fondante il credito, anche con sentenza non passata in giudicato, il decreto andrà revocato (Cassazione 19938/12). Non è consentito, invece, accertare la validità intrinseca della delibera che può essere fatta valere unicamente mediante l'impugnazione.
L’idoneità del verbale
In sostanza, nell'accertamento di un credito portato da una delibera, si potrà esclusivamente esaminare l'idoneità formale del verbale che la documenta – per vagliarne l'esistenza o accertare l'idoneità sostanziale della pretesa – o la persistenza dell'obbligazione alla luce di fatti estintivi o modificativi successivi alla consacrazione del credito. L'intento, è di evitare l'incertezza nei rapporti tra condòmini cristallizzando il dettato assembleare prevalente rispetto ai contrapposti diritti dei partecipanti (Cassazione, sezioni unite, 4421/2007). Ad esigerlo, è un sistema normativo che garantisce preminenza all'interesse della collettività su quello dei singoli.
Per tale motivo, il Condominio che agisce nei confronti del condomino per conseguire le quote dovute, potrà ottenere (sulla sola base della delibera approvata e del piano di riparto allegato): prova del credito, decreto ingiuntivo esecutivo e titolo per l'espropriazione forzata non sospendibile con la mera impugnazione. Diversamente, non si potrebbe tutelare la conservazione e gestione della cosa comune e la connessa possibilità di onorare con regolarità il pagamento delle spese necessarie.
Le motivazioni della decisione
Ciò non toglie che il debitore, ottenuta la rimozione delle delibere, possa – qualora ritenga di aver pagato più volte lo stesso debito o di essere creditore – agire separatamente per la ripetizione o il conseguimento del dovuto (Cassazione, sezioni unite, 19519/2005). Domanda che, tuttavia, nella vicenda non era stata formulata lasciando intatta l'efficacia e la vincolatività delle delibere. Inevitabile, allora, la decisione del tribunale di bocciare l'opposizione al decreto ingiuntivo promossa dal condomino.
Il ricorso all’autorità giudiziaria non sostituisce le scelte discrezionali dell’assemblea
di Laura Capelli - dirigente Unai Bergamo