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La dichiarazione al 31 dicembre trascina anche il ravvedimento

di Cristiano Dell’Oste e Luigi Lovecchio

Debutta il nuovo termine lungo di presentazione della denuncia Imu-Tasi, che scade a fine anno. Il decreto crescita ha infatti differito la scadenza dal 30 giugno al 31 dicembre di ciascun anno (articolo 3-ter del Dl 34/2019).

La conseguenza è che tutte le variazioni intervenute nel corso del 2018 - non conoscibili dal Comune - devono essere dichiarate entro la fine di questo mese. Si pensi ad esempio all’acquisto o al mutamento di valore di un’area fabbricabile.

Più tempo per ravvedersi

Lo spostamento ha effetti anche sul termine del ravvedimento lungo.

Ricordiamo che, a legislazione vigente, nel settore dei tributi comunali la disciplina del ravvedimento (articolo 13, del Dlgs 472/1997) continua a prevedere come momento finale della regolarizzazione agevolata la scadenza della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione.

Perciò, ad esempio, in caso di omesso o ritardato pagamento del saldo Imu 2018, è possibile rimediare alla violazione, con il pagamento di imposta, sanzione ridotta e interessi legali, al più tardi, entro il prossimo 31 dicembre.

È un’apertura importante perché negli anni scorsi capitava spesso che il contribuente si accorgesse di un errore dopo il 30 giugno, quando ormai era troppo tardi per rimediare.

Lo stesso vale per l’ipotesi di infedele dichiarazione.

Pare corretto ritenere, inoltre, che il termine lungo valga anche per l’omissione della denuncia, considerato che nei tributi locali non esiste una norma che disponga la «nullità» della denuncia presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza (per le imposte erariali, ex articolo 2, comma 7, del Dpr 322/1998). Peraltro, un emendamento al decreto fiscale (Dl 124/2019) ora all’esame del Parlamento, estende ai tributi locali le regole statali.

Se manca la dichiarazione

Il momento dichiarativo è importante per i casi in cui l’indicazione in denuncia di una agevolazione è condizione costitutiva di spettanza della stessa.

La regola generale, nell’Imu, è che le agevolazioni non sono mai condizionate alla loro rappresentazione in dichiarazione. Si pensi ad esempio alla tassazione come terreno agricolo delle aree edificabili di Iap.

C’è però l’eccezione espressamente sancita nell’articolo 2, comma 5-bis, del Dl 102/2013, secondo cui le agevolazioni previste nello stesso articolo sono subordinate alla loro evidenziazione, a pena di decadenza, nella denuncia annuale da presentarsi nei termini di legge. Tra questi, ad esempio:

gli immobili merce, non locati, delle imprese di costruzione;

gli alloggi sociali;

gli immobili usati da militari e personale di sicurezza assimilati all’abitazione principale.

Per tali fattispecie, dunque, la scadenza del 31 dicembre è l’ultima occasione per far valere l’esonero applicato in sede di versamento dell’imposta dovuta per l’anno 2018. Resta ovviamente fermo che se la denuncia è stata già trasmessa in passato per gli stessi immobili non occorre ripresentarla.

A stretto rigore, poiché il rispetto del termine di fine anno è posto a pena di decadenza, non pare possibile rimediare a un’omissione attraverso il ravvedimento.

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