La documentazione trattenuta dall’amministratore uscente
Il codice impone il passaggio di consegne ma l’assemblea può deliberare a maggioranza di rinunciare ad agire giudizialmente
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 27 novembre
L’amministratore cessato dall’incarico ha l’obbligo di consegnare al proprio successore tutta la documentazione in suo possesso, afferente al condominio e ai singoli condòmini, perché così gli impone di fare l’articolo 1129 del Codice civile. Tale documentazione, infatti, appartiene al condominio, sebbene sia temporaneamente detenuta dall’amministratore per tutto...