Lavori & Tecnologie

La falsa attestazione urbanistica nell’alloggio turistico

In caso di permesso in sanatoria previsto il requisito della doppia conformità delle opere

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di Giulio Benedetti

L’articolo 20, comma 13, del Dpr 380/20221 sanziona il professionista, con la pena della reclusione da uno a tre anni, se redige una falsa asseverazione urbanistica e il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Il caso trattato

Il Tribunale condannava un tecnico professionista, che era stato direttore dei lavori, di demolizione e di ricostruzione, e aveva asseverato la conformità edilizia di lavori, poi risultati abusivi, eseguiti all’interno di un appartamento in un immobile, per i reati di cui agli articoli 44 e 20 del Dpr 380/2001. La Corte di appello dichiarava prescritto il reato di abuso edilizio e rideterminava la pena per la falsa asseverazione. Il condannato ricorreva al giudice di legittimità, lamentando l’ingiustizia della sentenza di condanna poiché affermava, come motivo principale, di aver predisposto una richiesta di sanatoria edilizia (ex articolo 36 del Dpr 380/2001).

Pertanto, si doveva escludere la natura fidefaciente delle dichiarazioni del tecnico allegate a tale atto, non applicandosi alla materia del permesso in sanatoria e dell’accertamento la disciplina penale dell’articolo 20 in materia di permesso in sanatoria e dell’accertamento in conformità.

Il giudizio di legittimità

La Cassazione (sentenza 19314/2023) rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, in quanto riteneva legittima l’affermazione del Tribunale per cui gli interventi edilizi asseverati dal condannato, per la loro complessità (in quanto modificavano la volumetria complessiva dell’edificio e ne mutavano la destinazione) consistevano in una ristrutturazione edilizia richiedente il permesso di costruire. La Corte di appello sosteneva che l’appartamento, frutto della ristrutturazione, non esisteva prima della stessa ed era uno dei risultati dei lavori abusivi edilizi i quali avevano trasformato un palazzo storico, già sede di una banca, in una lussuosa struttura turistico – ricettiva.

La Cassazione afferma che l’articolo 20, contenente la sanzione penale, si riferisce alle dichiarazioni funzionali al rilascio del permesso di costruire, che presuppone l’emissione del provvedimento formale, situazione diversa dal silenzio rifiuto disciplinato dall’articolo 36 del Dpr 380/2001. Essendo necessario il permesso di costruire, il reato dell’articolo 20 riguarda le false dichiarazioni destinate a confluire nel relativo procedimento e quindi la vicenda non riguarda la Scia o la Dia, bensì anche l’accertamento in conformità il quale non è che un permesso di costruire che differisce da quello ordinario, per essere postumo all’esecuzione dei lavori.

Per la Cassazione anche a tale ipotesi è applicabile l’articolo 20 poiché la giurisprudenza (Cassazione, 7405/2015 e 2357/2022) è costante nel richiedere, in caso di permesso in sanatoria, il requisito della doppia conformità delle opere, sia alla disciplina urbanistica vigente al momento della loro realizzazione sia a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione. Pertanto, è sovrapponibile il procedimento di sanatoria al procedimento ordinario finalizzato al conseguimento del permesso.

L’efficacia giuridica della relazione del professionista

Per il Giudice di legittimità la relazione tecnica del professionista non è un atto neutro, ma è il più importante elemento valutativo per la verifica della doppia conformità. Il dirigente dell’ufficio tecnico comunale si pronuncia sulla domanda di sanatoria, con adeguata motivazione, per cui la relazione tecnica allegata all’istanza è dotata di efficacia giuridica, tale da comportare il rilievo penale delle attestazioni mendaci eventualmente rese dal professionista incaricato. Tale soggetto risponde della violazione penale dell’articolo 20 e non dell’articolo 481 del Codice penale perché la prima è una norma speciale finalizzata ad assicurare l’accertamento di conformità degli interventi edilizi alla disciplina del Dpr 380/2001, per il rilascio del permesso di costruire, sia pure in sanatoria e all’esito di diverso iter formale.

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