La formazione del quorum in assemblea è legata alla titolarità degli immobili ed ai millesimi
Il Codice distingue il quorum costitutivo da quello deliberativo
A cura di Smart24Condominio
L’articolo 1136 Codice civile disciplina le modalità di costituzione dell’assemblea dei condòmini e la validità delle deliberazioni. Ne è presupposto indefettibile il ricorso allo strumento del “quorum”. Con il termine quorum si era soliti selezionare, da un gruppo di persone, talune di esse al fine di demandargli il compito di prendere, per tutti, delle decisioni. Il temine, oggi letteralmente traducibile con il significante «dei quali», è utilizzato nel linguaggio giuridico ogni qual volta si debba fare riferimento ad un numero legale di partecipanti, affinché essi possano prendere, all’interno di un’adunanza che contribuiscono a caratterizzare soggettivamente, delle decisioni vincolanti per tutti i compartecipi.
L’articolo in questione (1136) prevede due tipi di quorum: quello “costitutivo” e quello “deliberativo”. La rispettiva rilevanza si apprezza nella successione delle sedute assembleari - che articolano l’unitario procedimento collegiale - a seconda se essa avvenga in prima e in seconda convocazione.Ora, nel caso prospettato dal lettore, essendoci quattro proprietari (tre persone fisiche e una giuridica) di più unità immobiliari, questi ultimi in termini di “teste” e “millesimi” conteranno, in sede assembleare, in funzione degli immobili di cui essi sono rispettivamente titolari e in ragione della caratura millesimale ad essi attribuiti.
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