La mancata costituzione del fondo speciale influisce anche sui lavori che usufruiscono del Superbonus
Corrispondente a un’attività contabile speciale, serve a stabilire sia la misura dell’obbligazione straordinaria che della detrazione spettante ai fini fiscali
Il superbonus del 110% - che nasce come strumento premiale in un'ottica di principio solidaristico sociale che guarda all'ambiente – prevede, in prima battuta, la detrazione in proprio del 110% della spesa sostenuta, in compensazione diretta con la propria capienza fiscale. A questo si aggiungono le opzioni della cessione a terzi del credito di imposta e la cessione diretta ai fornitori con la corrispettiva applicazione dello sconto in fattura, anche a favore di incapienti e contribuenti forfettari. Tuttavia, a fronte di una crisi di liquidità, anche a seguito delle macerie da post confinamento Covid, quella dello sconto in fattura, da opzione è divenuta presto la regola nella stragrande maggioranza di casi.
L'ipotesi, quindi, di poter, almeno astrattamente, appaltare delle opere di riqualificazione energetica o miglioramento sismico dell'edificio con esborsi pari a zero, ha generato molti dubbi e incertezze tra gli operatori e amministratori di condominio circa le modalità di redazione di una contabilità che non vede uscite di cassa.
Deliberazione nulla in assenza di fondo speciale
Il tema si pone anche in stretta correlazione con l'obbligo della costituzione del fondo speciale previsto dal novellato articolo 1135 del Codice civile. In realtà, la mancata costituzione del fondo rende la deliberazione nulla, con tutte le conseguenze del caso in termini di incertezze e rischi economici per la compagine condominiale e questo non può che valere, necessariamente, anche per il caso dei lavori da eseguirsi con il beneficio del superbonus. Ma non solo. La costituzione del fondo speciale che, è bene ricordarlo, non coincide con alcun rastrellamento di provvista ma con una mera attività contabile speciale (come puntualmente chiarito dal Tribunale di Roma con la sentenza 18320/2018), serve a stabilire la misura sia dell'obbligazione straordinaria che della detrazione spettante ai fini fiscali.
Pertanto, in assenza di una tale deliberazione, i singoli condòmini non saranno mai in grado di dimostrare la misura della propria detrazione spettante in sede di verifiche da parte del Fisco, per assenza di un bilancio straordinario con relativo stato di ripartizione e, nel caso di sopraggiunta impossibilità all'esercizio dell'opzione dello sconto in fattura da parte del condòmino contribuente, il condominio non sarà in grado di gestire la parziarietà dell'obbligazione, né il recupero immediatamente esecutivo del credito per difetto di liquidità ed esigibilità dello stesso.
Senza deliberazione nessun visto di conformità
Da ultimo (e non per importanza), l'assenza di una deliberazione di costituzione del fondo speciale che si estrinseca, evidentemente, attraverso la relativa contabilità straordinaria (entità del fondo speciale e relativa ripartizione), impedirebbe, secondo la check-list della Fondazione nazionale commercialisti, l'apposizione del visto di conformità sul modello di comunicazione dell'opzione da inviarsi all'agenzia delle Entrate. Infatti, il documento della Fondazione richiede al professionista di raccogliere una dichiarazione dell'amministratore del condominio che certifichi proprio la misura della detrazione maturata dai singoli condòmini e tale dichiarazione, indubbiamente, non può essere rilasciata in assenza della predetta deliberazione.
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di Guglielmo Saporito e Filippo di Mauro