La nomina giudiziale dell’amministratore non è reclamabile
Questo perché i condòmini hanno la facoltà di superarla tramite nomina assembleare
Alcuni condòmini richiedevano al Tribunale di nominare un amministratore poiché l’assemblea non aveva raggiunto la richiesta maggioranza per l’incombente. Avendo successivamente proposto reclamo il condominio, la Corte d’appello di Trieste, con provvedimento del 10 gennaio 2023, confermava la statuizione di primo grado.
La vicenda
La nomina giudiziale si era resa necessaria poiché l’amministratore era stato condannato penalmente, così facendo decadere i requisiti di onorabilità di cui all’articolo 71 bis disposizioni attuative Codice civile, lettere a), b), c) d), e); la successiva assemblea, inoltre, non aveva raggiunto il quorum per la nomina di altro gerente ed il Tribunale, su impulso di alcuni condòmini, ne aveva nominato uno giudizialmente. Infatti, la condanna penale espressamente prevede la cessazione dell’incarico perché la volontà del legislatore è quella di escludere che un soggetto privo di requisiti possa svolgere l’attività di amministratore.
La natura del provvedimento
L’azione proposta dai condòmini, dunque, è da qualificarsi non come volta ad ottenere la revoca bensì a ottenere la nomina di un amministratore ove questi, nel caso di specie per non averne più i requisiti, manchi del tutto. Conseguentemente, il Tribunale, ai sensi dell’articolo 1129, comma 1, Codice civile, aveva provveduto in sostituzione dell’assemblea. Sul punto, già la Cassazione si era espressa dichiarando che il provvedimento di nomina da parte del Tribunale per il condominio che ne sia sprovvisto costituisce attività di carattere amministrativo, non giudiziale, poiché non è diretto a risolvere un conflitto, bensì ad assicurare al condominio l’esistenza dell’organo necessario per l’espletamento delle incombenze di legge.
L’esito
Dunque, a differenza del provvedimento di revoca, per cui il reclamo è espressamente previsto dall’articolo 64 disposizioni attuative Codice civile, la nomina fatta dal tribunale non è reclamabile. Del resto, i condòmini hanno la facoltà di superare la nomina giudiziale tramite nomina assembleare, con le maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 Codice civile (Cassazione civile sentenza 1799/2022, Cassazione civile sentenza 2517/2001, Cassazione civile, sentenza 9942/1996).