La notifica del decreto ingiuntivo al moroso è idonea a far decorrere i termini per impugnare la delibera
Nei 30 giorni il condomino può sia opporsi al decreto ingiuntivo che chiedere l’annullamento della decisione assembleare
La notifica del decreto ingiuntivo al condòmino per la riscossione degli oneri condominiali è idonea a soddisfare l'onere che incombe sull'amministratore del condominio di comunicare ai condòmini assenti il verbale dell'assemblea e a far decorrere il termine di trenta giorni, previsto dall'articolo 1137 del Codice civile, per l'impugnazione della delibera Lo ha affermato il Tribunale di Civitavecchia con la sentenza 923/2020, pubblicata il 21 ottobre 2020.
I fatti
La vicenda esaminata prende le mosse dal decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto da un condominio nei confronti di un condòmino avente ad oggetto il pagamento di oneri condominiali per lavori straordinari e spese pro quota approvati dall'assemblea condominiale. Il decreto ingiuntivo veniva opposto dal condòmino ingiunto, il quale deduceva l'illegittimità delle delibere assembleari che avevano approvate le spese per non essere stato convocato all'assemblea chiedendone l'annullamento e nel merito di essere in regola con il pagamento degli oneri condominiali e, quindi, di non essere tenuto al pagamento della somma ingiunta.
Il condominio, costituendosi in giudizio, eccepiva l'improcedibilità della domanda di annullamento delle delibere assembleari formulata dal condòmino per l'intervenuta decadenza dal termine per proporre la relativa impugnazione, chiedendo il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.Il giudicante, ricordando l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale, nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo avente ad oggetto la riscossione delle spese condominiali, il giudice non può sindacare, in via incidentale, la validità delle delibere ma si deve limitare a verificare solo la perdurante esistenza ed efficacia di queste ultime, spettando, invece, tale compito al giudice dell'impugnazione, ha evidenziato che il suddetto principio è operante nel caso in cui le contestazioni circa la validità della delibera vengono sollevate dal condòmino solo in via di eccezione senza che esse si traducano in una autonoma domanda di annullamento della delibera stessa.
La contestuale richiesta di annullamento della delibera
Secondo il giudice, non è precluso, invece, al condòmino in astratto, il diritto di chiedere con l'opposizione al decreto ingiuntivo anche l'annullamento della delibera assembleare se essa risulta connessa con il titolo della pretesa creditoria posta alla base dell'ingiunzione, come è avvenuto nel caso esaminato. Inoltre, ai fini della decorrenza del termine di legge previsto per l'impugnazione delle delibere, nel caso di mancata comunicazione del verbale ad uno o più condòmini, va tenuta in considerazione la data della notifica del decreto ingiuntivo.
In virtù delle suddette deduzioni ed osservazioni il Tribunale, poichè la notifica dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo era stata spedita entro il termine dei trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione e il condominio nel corso del giudizio non aveva né dedotto né fornito la prova di aver inviato al condòmino opponente la comunicazione delle delibere impugnate prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, ha ritenuto tempestiva ed ammissibile la domanda di annullamento delle delibere assembleari formulata dalla condòmina con l'opposizione, annullato le delibere impugnate e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Impugnare il rendiconto può costare fino a 50mila euro
di Michela Buonasorte - vice presidente RCCF - revisori certificati e forensi







