La parabola privata fissata all’antenna centralizzata
Va verificato che non produca danni
La risposta de L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 12 dicembre
Con la riforma del condominio (legge 220/2012) è stata introdotta una nuova norma (l’articolo 1122-bis del Codice civile), che disciplina l'installazione di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva o per l’accesso a flussi informativi anche da satellite o via cavo. La norma riconosce il diritto alle singole utenze di realizzare gli impianti citati, in modo, però, da creare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle altre unità immobiliari, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell'edificio. Sulla questione si è espressa la Cassazione, affermando che, «con riguardo ad un edificio in condominio ed all’installazione d’apparecchi per la ricezione di programmi radiotelevisivi, il diritto di collocare nell’altrui proprietà antenne televisive, riconosciuto dagli articoli 1 e 3 della legge n. 554 del 1940 nonché 231 del Dpr n. 156 del 1973, è subordinato all’impossibilità per l’utente, onerato della corrispondente dimostrazione, di utilizzare spazi propri o condominiali, giacché altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto ai proprietari» (Cassazione civile, sezione I, 7 luglio 2017, n. 16865).
Fatte queste premesse, la risposta al quesito è anzitutto di natura tecnica; è cioè necessario verificare se la parabola satellitare del singolo condomino fissata sull'antenna centralizzata crei un pregiudizio alla stessa e, quindi, al condominio. La diversa soluzione prospettata dal lettore, per cui la parabola poteva essere fissata al balcone del condomino proprietario della stessa, comporta l'accertamento che ciò non lederebbe il decoro architettonico della facciata condominiale.