La porta di casa si apre verso l’esterno, è una «variazione apprezzabile»?
Fermo restando che sarebbe opportuno sottoporre la specifica questione alla deliberazione dell'assemblea prevedendo uno specifico punto all'ordine del giorno, nel caso di specie rilevano due norma del Codice civile. Da una parte, infatti, l'inversione del meccanismo di apertura del portone verso il pianerottolo potrebbe rientrare nel campo di applicazione dell'art. 1120 c.c. ultimo comma, nella parte in cui pone un divieto alle innovazioni che “alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o anche al godimento di un solo condominio. D'altra parte, sembra peraltro applicabile anche l'art. 1102 che autorizza ciascun partecipante a servirsi della cosa comune, apportando a proprie spese le modificazioni necessarie a garantirne il miglior godimento, purché non ne venga alterata la destinazione e non sia impedito agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Anche in considerazione del fatto che sul pianerottolo non vi sono altre abitazioni potrebbe essere ragionevole ritenere che lo spostamento della porta d'ingresso non determini una variazione apprezzabile dei diritti degli altri condomini, consentendo soltanto un uso più comodo dell'unità immobiliare da parte del proprietario.
Trattandosi, nel caso di specie, di una questione prettamente fattuale, come anticipato si consiglia di coinvolgere nella questione, l'amministratore del condominio (anche ex art. 112 cc) e se del caso, in ultima istanza, all'assemblea.
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