Lavori & Tecnologie

La registrazione dei contatori di calore sulla piattaforma Telemaco: caos sui titolari e i dati da comunicare

Le registrazioni dovrebbero essere pubbliche ma non si capisce come si possa accedere a questi dati

di Giuseppe Mazzei

Si chiama Telemaco come il personaggio dell’Odissea figlio di Ulisse e Penelope. Ma non è un mito, Anzi. È un incubo. Si tratta del portale telematico delle Camere di Commercio. È in uso da anni per i contatori di gas e luce e su di esso devono essere registrati anche i contatori di calore. Sia quelli che misurano il calore consumato dell’intero condominio (contatori di fornitura) sia quelli che misurano il calore dei singoli appartamenti(sotto-contatori). Si tratta di strumenti di misura che devono essere sottoposti a verifica periodica come previsto dalla Direttiva Mid.

I titolari dei contatori di calore

Entro trenta giorni dall’inizio e dalla fine di esercizio di questi contatori , i loro titolari devono darne comunicazione alla Camera di Commercio. Se non lo fanno scatta una sanzione amministrativa da 500,00 € a 1.500,00 Ma chi sono i titolari? E qui comincia la confusione. Titolari sono il condominio, per il contatore unico e i singoli proprietari degli appartamenti per i sotto-contatori. Ma titolare è definito anche chi ha la responsabilità dell’attività di misura. Sicchè spesso sono gli installatori ad effettuare la registrazione per conto dei titolari.

Cosa devono comunicare? I dati del titolare dello strumento di misura e dello stesso strumento. Il decreto ministeriale 93/2017 non specifica le modalità di queste comunicazioni. Il portale telematico Telemaco non crea particolari problemi per le registrazioni massive che attuano le utilities che devono registrare migliaia di contatori di fornitura. Ma diventa un labirinto complicato quando si deve registrare un singolo contatore. Non è possibile usarlo se i titolari di strumenti non sono iscritti al Registro delle imprese delle Camere di commercio. Questi potranno procedere alla comunicazione al Servizio metrico tramite altri mezzi come e-mail o posta elettronica certificata (Pec).

Poca chiarezza sull’accesso ai dati

Se la comunicazione è firmata in forma autografa si dovrà allegare copia di un documento d'identità, nel caso che la comunicazione sia sottoscritta con la firma digitale non è necessario allegare altro. Per evitare la comunicazione di dati errati con conseguente falsa dichiarazione da parte del titolare responsabile in genere si allega comunque una foto che riproduce le indicazioni metrologiche dello strumento.Le registrazioni dovrebbero essere pubbliche ma non si capisce come si possa accedere a questi dati, né si sa come vengono gestiti fogli inviati e firmati, documenti e pec. Insomma la confusione è enorme.

Le Camere di Commercio dichiarano che da anni stanno cercando una soluzione alternativa a Telemaco su cui devono essere registrate anche le verifiche periodiche . Tale obbligo, in carico al titolare, è indipendente dal fatto se la comunicazione sia stata inoltrata o meno. La mancata verificazione periodica comporta la sanzione amministrativa da 500,00 € a 1.500,00 € prevista dall'articolo 20, comma 2-bis del decreto legislativo 22/2007. Insomma, ci vuole la pazienza di Penelope, verrebbe da dire.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©