Lavori & Tecnologie

La responsabilità del committente nel contratto di appalto domestico

Riveste una posizione di garanzia e risponde del reato colposo se consente l'inizio dell'opera in presenza di situazioni possibili fonti di pericolo

di Giulio Benedetti


La giurisprudenza di legittimità ha trattato la problematica della sicurezza, previsti dal Dlgs 81/2008, nel contratto di appalto, anche condominiale, e ha dettato un decalogo relativo alla obbligazione di garanzia del committente. Il committente del contratto di appalto di opere edilizie, per l'articolo 89 del Dlgs 2008/81, è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata e deve prendere in considerazione i documenti indicati all'articolo 91 lettere a) e b) e verificare l'iscrizione alla camera di commercio e l'idoneità tecnica dell'appaltatore. Tali adempimenti si applicano anche all'amministratore che sottoscrive un contratto di appalto in nome e per conto del condominio.

Le regole della Cassazione in materia di contratto di appalto condominiale

La Suprema corte (sentenza 34964/2022) ha dettato un decalogo in materia di contratto di appalto condominiale:
- in materia di prevenzione sugli infortuni sul lavoro il subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicché non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore (Cassazione 12440/2020);
- l'appaltatore che procede a subappaltare l'esecuzione delle opere non perde automaticamente la qualifica di datore di lavoro, neppure se il subappalto riguardi formalmente la totalità dei lavori, ma continua ad essere responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica, qualora eserciti una continua ingerenza nella prosecuzione dei lavori (Cassazione 50996/2011);
1) il subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicché non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore (Cassazione 1490/2009);
2) in tema di subappalto dei lavori è configurabile una esclusione di responsabilità dell'appaltatore solo nel caso in cui al subappaltatore sia affidato lo svolgimento dei lavori, ancorché determinati e circoscritti, che, però, svolga in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltatore, non nel caso in cui la stessa interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti escluda ogni estromissione dell'appaltatore dell'organizzazione del cantiere (Cassazione 5977/2005);
3) in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni il subappalto di lavori implicanti la loro esecuzione nello stesso cantiere di lavoro, senza che venga meno l'ingerenza dell'appaltante di essi, da un canto non comporta estromissione dai poteri, e quindi dai doveri, attinenti all'organizzazione generale del cantiere, dall'altro implica che il sub-appaltatore sia tenuto a sua volta a vigilare affinché le misure di prevenzione siano rigorosamente adottate nell'ambito delle attività di cui è responsabile . In tale contesto, quindi, qualora si verifichi un infortunio ne rispondono sia l'appaltatore sia il sub appaltatore (Cassazione 2748/1998).

Il ruolo di garanzia del committente

La corte di Cassazione (sentenza 49472/2022) ha annullato, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello, una sentenza che aveva condannato i proprietari di una villa per il reato di omicidio colposo di un artigiano che decedeva dopo una caduta da una scala (inidonea all'esecuzione dei lavori in quota e usata per posizionare rotoli di bambù su una struttura soprastante al piano di calpestio) utilizzata per riparare una tettoria. Il giudice di legittimità afferma che il committente riveste una posizione di garanzia e risponde del reato colposo laddove consenta l'inizio dell'opera in presenza di situazioni di fatto, le quali possono essere una fonte di pericolo.

Tale posizione di garanzia ricorre anche nel caso in cui non sia un committente professionale e i lavori abbiano una natura prettamente domestica (Cassazione 26335/2021) e sul committente grava il rischio di infortuni connessi alla particolare conformazione dell'ambiente in cui deve essere fornita la prestazione lavorativa (Cassazione 5802/2021). La responsabilità del committente è esclusa soltanto se la condotta colposa del lavoratore è idonea ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento e la sua prestazione se la stessa sia tale da attivare un rischio eccentrico ed esorbitante dalla sfera di rischi governata dal committente, titolare della posizione di garanzia (Cassazione 33976/2021).

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