Le parti del contratto di locazione hanno sempre la facoltà di risolvere consensualmente in maniera anticipata la locazione stessa, qualunque sia la scadenza del contratto. Le conseguenze sono che il conduttore smette di godere del bene mobile o immobile concessogli e di conseguenza cessa l’obbligo del pagamento dei canoni, mentre per il proprietario riacquista la materiale disponibilità del bene ma perde la fonte di reddito data dal canone di locazione.
Il quadro normativo
Il contratto di locazione ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Le parti del contratto di locazione (locatore e conduttore), hanno sempre la facoltà di risolvere consensualmente in maniera anticipata la locazione stessa, qualunque sia la scadenza del contratto. Infatti, la volontà delle parti può modificare in ogni momento il contratto di locazione precedentemente stipulato, prevedendone anche la risoluzione immediata. La locazione...
La CTU non può esonerare la parte dall'onere probatorio
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