Condominio

La sostituzione dell'ascensore condominiale non è una innovazione

Restano inalterati consistenza e destinazione del bene anche se l’impianto è stato rinnovato

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di Giuseppe Zangari

La sostituzione dell'impianto ascensoritistico non modifica strutturalmente il fabbricato. Diverso il caso dell'installazione di un nuovo impianto, in aggiunta a quello già esistente.

La vicenda
Un condomino impugna la delibera che autorizza la sostituzione dell'ascensore lamentando che l'installazione del nuovo impianto –in luogo delle opere di rafforzamento della sicurezza prescritte dagli ispettori della locale Azienda sanitaria - rappresenterebbe un'innovazione gravosa e/o voluttuaria vietata dall'articolo 1121 del Codice civile e che, in ogni caso, nel verbale non erano indicati i criteri di riparto della spesa per l'intervento.

Di contro, il condominio osserva che la modifica a un impianto già esistente, ancorché radicale come nel caso di un integrale rimpiazzo dell'ascensore, non rappresenta un'innovazione ma rimane pur sempre nell'ambito della semplice miglioria del bene.Nonostante un avvio promettente per il condomino, che ottiene la sospensione dell'efficacia della delibera addirittura inaudita altera parte – ossia con un provvedimento emesso dal Giudice ancor prima di conoscere le ragioni del condominio -all'esito del giudizio l'impugnativa è respinta (Tribunale di Firenze, sentenza 2452/2020).

Innovazioni
Secondo il consolidato orientamento vi è innovazione al ricorrere di un duplice presupposto: da un lato,il mutamento di destinazione d'uso oppure una modifica di entità tale da incidere sull'essenza stessa del bene, nella materia e nella forma; dall'altro lato, il soddisfacimento di un interesse in capo alla maggioranza dei condomini e non del singolo partecipante, come invece avviene per l'articolo 1102 (Cassazione, sentenza 7023/1985).

Sulla scorta di tali premesse, la Suprema corte ha chiaramente affermato che «…la sostituzione di ascensori usurati e non più agibili, con ascensori nuovi, anche se di tipo e marca diversi, non costituisce innovazione perché le cose comuni, oggetto delle modifiche, il vano ascensore con le strutture ed i locali annessi, non subiscono alcuna sostanziale modifica e conservano la loro destinazione al servizio dell'ascensore (…) e perché l'edificio, nel suo complesso, con la sostituzione degli ascensori, non subisce alcun sostanziale mutamento ma conserva un servizio del quale è già dotato» (Cassazione, sentenza 5975/2004).

A parere del Giudice fiorentino l'intervento in esame rappresenta dunque nulla più che «una modificazione (…) che mira a potenziare e rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lascia immutata la consistenza e la destinazione», né, d'altro canto, può ridursi a «mero “abbellimento estetico” dell'ascensore, essendo emerso che l'attore svolge anch'egli attività di locazione a terzi nel medesimo edificio e quindi anch'egli deve assicurare che l'impianto sia sicuro e salvaguardi l'incolumità di terzi».Una volta escluso il carattere innovativo dell'opera, diviene irrilevante ogni considerazione circa la loro supposta gravosità e voluttuarietà della stessa, e l'eccezione non può che essere respinta.

Ripartizione spese
Al contempo, neppure è obbligatorio che la delibera autorizzativa della spesa ne disponga contestualmente il riparto atteso che, in mancanza di una volontà assembleare, soccorrono i criteri previsti nel regolamento o, in ogni caso,dalla legge. In tal senso, il novellato articolo 1124 del Codice civile in tema di scale ha esteso il proprio ambito agli oneri che riguardano la conservazione e la manutenzione dell'ascensore, tant'è vero che«il legislatore ha inserito il concetto di sostituzione in luogo di quello precedente di “ricostruzione”, sembrando riferirsi all'ipotesi di sostituzione integrale dell'impianto di ascensore già esistente, non assimilabile tuttavia ad una nuova costruzione».

La giurisprudenza successiva alla riforma del 2012 ha ulteriormente puntualizzato il concetto, chiarendo che l'articolo 1124 «si riferisce unicamente alla manutenzione ed alla sostituzione (delle scale e) degli ascensori, e non anche all'installazione ex novo di un nuovo ascensore» (Tribunale Torino, sentenza 28 agosto 2013).Pertanto, non vi possono essere dubbi sull'applicazione della norma alla vicenda in esame, e dunque anche il secondo motivo di doglianza si rivela privo di fondamento.

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