L'esperto rispondeCondominio

La spesa per rimuovere le auto parcheggiate in aree comuni è a carico di chi ha chiesto l’intervento forzato

Il condomino danneggiato dalla sosta selvaggia potrà rivalersi sul trasgressore solo agendo in giudizio per il risarcimento dei danni

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di Pierantonio Lisi

La domanda

La domanda
In un condominio di oltre 100 appartamenti, alcuni proprietari/inquilini posteggiano abusivamente le loro auto in spazi comuni non adibiti a posteggio, arrecando non poche difficoltà nelle manovre di entrata e uscita delle auto dal condominio e creando un ostacolo in casi di emergenza. L'amministratore ha convocato un'assemblea per modificare il regolamento inasprendo le multe per i trasgressori e prevedendo anche il ricorso a un carro attrezzi privato (con spese addebitate al proprietario dell'auto) per la rimozione forzata del veicolo. È legittimo, in una proprietà privata, rimuovere un'automobile in maniera forzata tramite carro attrezzi?

La risposta de L'Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 9 gennaio
Il regolamento condominiale non può prevedere la rimozione dei veicoli, di condòmini o di terzi, parcheggiati in modo non corretto, a spese del trasgressore a titolo di sanzione, per contrasto con l'articolo 70 delle disposizioni di attuazione del Codice civile (Cassazione, sezione seconda, 16 gennaio 2014, n. 820). Questo non significa, tuttavia, che l'amministratore o i condòmini vittime della "sosta selvaggia" non possano procedere per le vie di fatto, chiedendo privatamente l'intervento di un carro attrezzi, che rimuova l'autovettura del condomino o di altro soggetto e la depositi presso terzi.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto lecita la rimozione di veicoli o ciclomotori parcheggiati su aree condominiali in violazione di norme del regolamento di condominio: in particolare, la Suprema corte ha escluso la configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in virtù del principio dell'autotutela possessoria (Cassazione, sezione terza, 9 gennaio 2007, n. 196). È bene precisare, tuttavia, che le spese per la rimozione e la custodia altrove del veicolo - tutt'altro che trascurabili - devono essere anticipate dal soggetto che ha chiesto la rimozione, il quale potrà rivalersi sul trasgressore solo agendo in giudizio per il risarcimento dei danni e rischiando, in ogni caso, di dover affrontare un processo penale per esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
V'è anche da aggiungere che il condomino o il terzo indisciplinato che impediscano l'accesso all'area di parcheggio rischiano un processo penale per il reato di violenza privata (Cassazione penale, sezione quinta, 16 maggio 2006, n. 16571).

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