La tabelle millesimali revisionate non si applicano per il passato
E’ stata perciò dichiarata nulla una delibera che per la ripartizione delle spese applicava nuove tabelle riferendosi a situazioni risalenti a periodi pregressi
La sentenza che accoglie la domanda di revisione o di modifica delle tabelle millesimali non ha natura dichiarativa ma costitutiva, nel senso che produce i suoi effetti dal momento in cui diviene definitiva e non è quindi più impugnabile. Il principio di diritto è stato ribadito dal Tribunale di Civitavecchia con la sentenza 282/2020, pubblicata il 02 marzo 2020.
I fatti
Nella vicenda esaminata due condòmini impugnavano la delibera con la quale l'assemblea condominale aveva approvato i bilanci consuntivi e preventivi e gli stati di ripartizione relativi a più anni di gestione, nonché il consuntivo e il riparto per lavori straordinari.
I condòmini chiedevano che il Tribunale dichiarasse la nullità/l'annullabilità/l'illegittimità/ l'inefficacia della delibera in quanto alla ripartizione delle spese erano state applicate le nuove tabelle millesimali adottate dal Tribunale all'esito della domanda di revisione promossa ai sensi dell'articolo 69 delle disposizioni di attuazione del Codice civile e non ancora approvate dall'assemblea. Vi erano, inoltre, errori di calcolo nella ripartizione e non erano stati allegati i bilanci preventivi.
La decisione
Il condominio si costituiva in giudizio deducendo nel merito la correttezza della delibera impugnata e chiedeva il rigetto della domanda proposta dai condòmini.
Il Tribunale, applicando il suddetto principio di diritto, ha accolto la domanda dei condòmini dichiarando nulla la delibera impugnata.Secondo il giudicante, per la ripartizione delle spese relative a precedenti gestioni non possono essere applicati i nuovi valori millesimali, dovendosi adottare, invece, le vecchie tariffe in vigore alla data di chiusura delle varie gestioni.
In altri termini, ha concluso, stante la sua natura costituiva, la sentenza di revisione delle tabelle millesimali non può provvedere sulla ripartizione di spese imputabili a periodi pregressi.
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di Cesare Rosselli - a cura di Assoedilizia