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Lastrico ammalorato: danni pagati da chi è nella verticale

Non è possibile la ripartizione tra tutti i condòmini

di Matteo Rezzonico

La domanda

La domanda
Nel fabbricato in cui abito, sono in corso i lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare, di proprietà esclusiva dei due condòmini proprietari delle unità immobiliari dell'ultimo piano, il cui costo è stato ripartito dall'amministratore per un terzo a carico di questi proprietari esclusivi e per due terzi a carico dei singoli condòmini della relativa verticale (il lastrico è unico, ma la superficie di proprietà di ciascuno dei proprietari è differente).
Uno dei due proprietari esclusivi intende chiedere al condominio il risarcimento dei danni causati al suo appartamento dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico, lamentando che l'amministratore non ha compiuto per tempo le necessarie opere di manutenzione straordinaria. Si chiede se le spese di risarcimento eventualmente riconosciute a questo proprietario dovranno essere ripartite, relativamente alla quota dei due terzi a carico del condominio, tra tutti i condòmini del fabbricato o solo tra i condòmini che sono nella proiezione del lastrico di proprietà di colui che ha chiesto il risarcimento.

La risposta de L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 21 novembre

Le spese per la riparazione del lastrico solare sono a carico dei condòmini proprietari del lastrico per la quota di un terzo, mentre i restanti due terzi sono a carico della colonna d’aria sottostante. La giurisprudenza ritiene che - salvo prova contraria (per esempio, nel caso in cui sia provata l’esclusiva responsabilità dell’amministratore di condominio che abbia omesso la manutenzione) - la stessa proporzione (un terzo e due terzi) debba essere utilizzata per il risarcimento dei danni agli appartamenti sottostanti provocati dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare.
Si veda in questo senso Tribunale di Milano, X sezione civile, 8 settembre 2021, numero 7153, secondo cui, per i danni causati dall’omessa manutenzione del lastrico solare di uso esclusivo, rispondono sia il proprietario (o l’usuario esclusivo), quale custode del bene ex articolo 2051 del Codice civile, sia il condominio, in forza degli obblighi inerenti all’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni ex articolo 1130, primo comma, n. 4, e 1135, secondo comma, del Codice civile. Il concorso di tali responsabilità va risolto secondo i criteri previsti dall’articolo 1126 del Codice civile, salvo la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno (nelle stesso senso, la pronuncia della Cassazione, a sezioni unite, 10 maggio 2016, n. 9449).
Dunque, per quel che riguarda il caso esposto nel quesito, dei danni provocati all’appartamento sottostante rispondono, in proporzione di due terzi, soltanto i proprietari degli appartamenti sottostanti la porzione di lastrico che funge da copertura dell’appartamento danneggiato (e non tutti i condòmini).

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