Condominio

Lavori straordinari, legittimo l’ok al consuntivo di spesa privo del piano di riparto

Quest’ultimo l’assemblea può decidere di approvarlo in un secondo momento

immagine non disponibile

di Annarita D’Ambrosio

Occhio ad impugnare le delibere di approvazione dei lavori straordinari per il rifacimento della facciata. L’assenza di un piano di riparto non sempre è da considerarsi elemento essenziale precisa Cassazione 37820/2022 depositata il 27 dicembre.

La vicenda

Ricostruiamo i fatti: a rivolgersi in Cassazione una condomina che contestava la validità di un deliberato relativo all’approvazione della contabilità finale predisposta dal direttore dei lavori e del consuntivo delle spese straordinarie in cui ci si impegnava, per le opere eseguite, a corrispondere anche una somma aggiuntiva alla ditta appaltatrice rispetto a quella concordata.

La condomina si era opposta ritenendo che l'assemblea avesse implicitamente approvato un accordo di natura transattiva: alla ditta erano stati infatti chiesti lavori suppletivi, metà con spese a suo carico, metà a carico del condominio. Per la condomina la suddetta delibera, affetta da eccesso di potere, era stata assunta in violazione dei poteri attribuiti all'assemblea condominiale, e resa in violazione del diritto all'informazione spettante al singolo condomino, nonché priva del piano di riparto.

Il ragionamento dei supremi giudici

Soffermandosi sulla ben nota impossibilità in sede di giudizio di legittimità di richiedere decisioni di merito, la Cassazione ha dato torto alla condomina ritenendo ininfluente l'assenza del piano di riparto, se in sede di assemblea si era deciso, legittimamente, di dare un ok solo al consuntivo di spesa straordinaria, rimandando ad un'altra assemblea l'approvazione del riparto stesso.

In tema di condominio, sottolinea la Suprema corte, la validità dell'approvazione, da parte dell'assemblea dei condòmini, del rendiconto di un determinato esercizio e del bilancio preventivo dell'esercizio successivo, nonché dei relativi riparti, non postula che la predetta contabilità sia stata redatta dall'amministratore in osservanza di forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, essendo sufficiente che essa sia idonea a rendere intellegibili ai condòmini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione. (Cassazione 1405/2007; Cassazione 3747/1994; Cassazione 2625/1981). E ciò anche alla luce dell'attuale dettato dell'articolo 1130-bis Codice civile. Quindi ben può l’assemblea approvare il consuntivo e successivamente dettagliare il riparto delle spese.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©