Locazione

Le asseverazioni per le locazioni a canone concordato riguarderanno gli immobili o i contratti?

L’asseverazione per ciascuno dei tre tipi di contratto dovrebbe riguardare l'immobile locato e non più il singolo contratto d’affitto

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di Rosario Dolce e Vincenzo Vecchio

Con il decreto interministeriale del 16 gennaio 2017 (nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017) sono stati stabiliti i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire, in sede locale, per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della stessa legge
Ora, l'articolo 7 del decreto legge “Semplificazioni” 21 giugno 2022 nr 73, rubricato “Modalità per attestazione contratti di locazione a canone concordato, transitori e studenti”, prevede che l'asseverazione di cui all'articolo 1, comma 8 “Criteri per la determinazione dei canoni dei contratti di locazione nella contrattazione territoriale”, all'articolo 2 comma 8 “Criteri per definire i canoni dei contratti di locazione di natura transitoria e durata degli stessi” e all'articolo 3, comma 5 “Criteri per definire i canoni dei contratti di locazione per studenti universitari e durata degli stessi” del citato Decreto, può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, finché non intervengano variazione delle caratteristiche e delle dotazioni dell'immobile o dell'Accordo territoriale del Comune a cui essa si riferisce, qualora i contratti successivi riportino un canone di locazione pari o inferiore a quello precedentemente attestato e il contratto stipulato sia conforme al contratto tipo allegato al decreto.

In sostanza, secondo l'estensore della norma l'asseverazione in disamina per ciascuno dei tre tipi di contratto dovrebbe riguardare l'immobile locato e non più il singolo contratto di locazione, riproducendo un meccanismo simile a quello dell'APE (e cioè l'Attestazione di Prestazione energetica).Quanto riportato, tuttavia, si porrebbe in aperta contraddizione con la ratio del provvedimento del 2017 per come pensato a livello esecutivo. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Condizione Abitativa - con nota del 6 febbraio 2018, n. 1380, in punto, aveva affermato che “… per quanto concerne i profili fiscali va considerato che l'obbligatorietà dell'attestazione fonda i suoi presupposti sulla necessità di documentare alla pubblica amministrazione, sia a livello centrale che comunale, la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare sia i contenuti dell'accordo locale che i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali, sia statali che comunali.

Ne consegue l'obbligo per i contraenti, di acquisire l'attestazione in argomento anche per poter dimostrare all'Agenzia delle entrate, in caso di verifica fiscale, la correttezza delle deduzioni utilizzate”.La stessa Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 31/E del 20 aprile 2018, rimarcando i contenuti espressi dal citato dicastero, aveva pure dedotto che “per i contratti a canone concordato “non assistiti”, l'acquisizione dell'attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni. In altri termini, secondo l'Ufficio anzidetto emergerebbe che per i contratti di locazione a canone concordato stipulati in applicazione di accordi territoriali, che recepiscono il mutato assetto normativo, le parti contrattuali, in ipotesi di contratti “non assistiti”, hanno l'obbligo di acquisire l'attestazione di rispondenza al fine di poter legittimamente godere delle agevolazioni fiscali.

Sulla scorta di quanto sopra riportato, sono diverse le associazioni di categoria che, in questo momento, si sono attivate per enfatizzare la discrasia tecnica e giuridica portata dall'emendamento, sì da chiedere al Governo di stralciare il provvedimento normativo inserito all'interno del Decreto rilancio. Va cosi menzionata l'iniziativa dell'Associazione Piccoli Proprietari Immobiliari (Appc) che con nota appena pubblicata, al fine di giustificare la richiesta di cancellazione dell'emendamento in disamina, argomenta che: “le esperienze di questi ormai 5 anni di vigenza del DM 16/01/2017 ha dimostrato come in tantissime situazioni territoriali ormai la prevalenza dei contratti di locazione abitativi viene stipulata utilizzando proprio le modalità degli accordi agevolati. Si tratta quindi di un impianto normativo condiviso a livello di prassi e che ha avuto grande diffusione. Mutare una modalità di stipula che ha dimostrato di funzionare e di trovare apprezzamento tra i soggetti che la utilizzano è assolutamente da evitare in un momento in cui il paese ha bisogno di stabilità soprattutto nei rapporti giuridici”.

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