Le GUIDE: la raccolta differenziata in condominio
L’amministratore individua le aree adatte per il posizionamento dei contenitori all’interno dei cortili, ma non risponde dell’errato conferimento dei rifiuti
Il tema che qui si affronta prende spunto dalla recente ordinanza della Cassazione del 14 febbraio 2023 numero 4561 la quale dispone che per l'errato conferimento di rifiuti della raccolta differenziata in condominio non ne risponde l'amministratore, neppure in via solidale. La questione posta al vaglio della Cassazione trae origine dall'impugnazione effettuata di una ordinanza-ingiunzione di una sanzione amministrativa emanata dall'ente pubblico relativa alla errata raccolta differenziata dei rifiuti, considerando altresì responsabile l'amministratore di condominio in via solidale con il trasgressore ignoto.
La disciplina della raccolta differenziata in condominio (le regole)
Il tutto nasce dalla direttiva 2008/98/CE che ha imposto le norme circa il riciclo dei rifiuti. Quanto sopra ha trovato fondamento all'interno del nostro ordinamento con il Dlgs 152/06, in materia ambientale e dai singoli regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti che hanno comportato una specifica disciplina in ambito condominiale. I regolamenti comunali stabiliscono che i contenitori dei rifiuti devono essere custoditi all'interno del condominio e quindi su aree condominiali con l'obbligo di esporli sulla pubblica via esclusivamente nel giorno ed orario programmato per la raccolta differenziata, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa. L'organo competente a decidere in merito all'individuazione del luogo ed alle modalità di esposizione è l'assemblea di condomino che deve esprimersi con la maggioranza di cui all'articolo 1136 comma 2 Codice civile (500 millesimi Cassazione 1421/2016 – Cassazione 30455/2018).
Il ruolo dell'amministratore
L’amministratore deve dare esecuzione alla decisione assembleare e quindi deve (se non fosse già stato fatto dall'assemblea) individuare le aree adatte per il posizionamento dei contenitori all’interno dei cortili o degli spazi privati condominiali. Inoltre, deve dare attuazione alle prescrizioni del regolamento comunale in merito alla distanza tra i bidoni e le finestre/porte/accessi condominiali, e deve custodire e manutenere i bidoni della raccolta che vengono fornite dall'ente a titolo di comodato gratuito, di norma questa attività viene svolta dall'impresa di pulizie. Per finire ha un obbligo informativo nei confronti dei condòmini ai quali deve comunicare le modalità di raccolta dei rifiuti. Si precisa che gli obblighi di custodia in capo all'amministratore non possono riguardare le modalità con cui la raccolta viene esercitata e l'amministratore non ha poteri di vigilanza in tal senso.
Le due tesi in materia
La questione dell'errata raccolta dei rifiuti in condominio ha comportato un dibattito giurisprudenziale accesso che ha visto esprimersi due posizioni giurisprudenziali, e precisamente:
Tesi 1 (preferibile): che prendendo le mosse dal principio di responsabilità personale ex articolo 3 della legge 689 del 1981, esclude che vi possa essere in capo al condominio/amministratore una responsabilità di tipo solidale, nel caso in cui non venga individuato il trasgressore che rimane ignoto (Cassazione 7890/99; Tribunale Palermo 3335/2020; Tribunale Torino 1027/2018, Tribunale Roma 3874/2020);
Tesi 2 (conservativa): per cui la sanzione può essere comminata al condominio «… non tanto in qualità di trasgressore persona fisica quanto piuttosto, essendo rimasto ignoto il trasgressore persona fisica, quale responsabile solidale ex articolo 6 della legge 689/1981…». (Tribunale di Milano 1047/2018).
Qui si afferma che «il condominio è proprietario dei bidoni ed ha il rapporto nei confronti dell'ente pubblico per quanto attiene alla raccolta differenziata ed è, quindi, lo stesso a dover garantire il rispetto delle regole sui rifiuti e ciò anche perché in tema di sanzioni amministrative, l’identificazione e l’indicazione dell’autore materiale della violazione non costituiscono requisito di validità dell’ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell’obbligato solidale, in quanto la ratio della responsabilità di questi non è quella di far fronte a situazioni di insolvenza dell’autore della trasgressione, bensì quella di evitare che l’illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma dell’articolo 6, primo comma, della legge 689/1981» (Cassazione 11643/2010).
La responsabilità solidale oggettiva
Questa tesi attribuisce una funzione di garanzia al condominio ed al suo amministratore oltre ad attribuire una responsabilità oggettiva solidale. Volendo fare un parallelismo con le norme dettate in tema di condominio, questa tesi giurisprudenziale ha una forte somiglianza con la tesi espressa dalla Cassazione in tema di lastrico solare in proprietà/uso esclusivo in capo ad un condomino (Cassazione Sezioni unite 9449/2016) che vede una responsabilità concorrente ed extra contrattuale e solidale ex articolo 2051 Codice civile del condominio per i danni causati dal lastrico solare quando non c'è la prova che la condotta illecita sia imputabile esclusivamente al condomino.
La sentenza Cassazione che qui si commenta esclude che l'amministratore di condominio abbia una responsabilità oggettiva e quindi viene altresì esclusa l’esistenza di una posizione di garanzia del condominio, che è mero ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei suoi condòmini. In questi casi, infatti, trattandosi di illeciti amministrativi, unico responsabile è l'autore della violazione delle norme. Le ulteriori ipotesi di responsabilità devono dipendere da un fatto proprio (anche a carattere omissivo) riferibile all'amministratore il quale non risponde delle condotte dei singoli condòmini, neppure qualora non sia individuabile l'autore materiale della condotta illecita.
In conclusione
Non esiste alcuna norma che ponga sul condominio un obbligo generale di vigilanza sul corretto utilizzo dei bidoni dei rifiuti, né su quello che i singoli condòmini ripongono all’interno dei bidoni per la raccolta differenziata. La sanzione amministrativa è imputabile soltanto all’effettivo trasgressore (responsabilità diretta e non solidale): «…nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione…» (articolo 3 - legge 689/1981), pertanto il criterio della responsabilità personale, non sembra superabile salvo forzature che potrebbero compromettere la tenuta dei principali valori su cui si fonda il sistema delle sanzioni amministrative ex legge 689/1981.