Le opportunità per sbloccare l'assenza del quorum
Ferme le doverose azioni di recupero crediti, l'articolo 1129, comma 1, del Codice civile dispone che «quando i condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario». E, dunque, nel caso del lettore, in cui l'amministratore è già nominato (salvo sue dimissioni), non pare necessaria la nomina giudiziale (ex articolo 1129 del Codice civile). Ove non si prendano i provvedimenti necessari all'amministrazione della cosa comune, per mancanza delle maggioranze necessarie (e dopo aver convocato l'assemblea), si può presentare ricorso a norma dell'articolo 1105, ultimo comma, del Codice civile, per il quale, «se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere alla autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore». Si veda, in questo senso, la sentenza 5889/2001 della Cassazione secondo cui l'articolo 1105, comma 4, del Codice civile presuppone il ricorso alla autorità giudiziaria «in ipotesi tutte riconducibili a una situazione di assoluta inerzia in ordine alla concreta ed effettiva amministrazione della cosa comune (per mancata assunzione dei provvedimenti a tal fine necessari, o per assenza di una maggioranza ovvero per difetto di esecuzione della delibera adottata)».
Sì al controllo dei dati usati per le tabelle millesimali
di Cesarina Vittoria Vegni
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