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Le previsioni dell’articolo 844 Codice civile in materia di immissioni e violazione dei limiti di tollerabilità

L’individuazione nel caso di immissioni da rumore e la risarcibilità dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti

di Margherita Dell'Atti - responsabile Ufficio legale presso C2R Energy Consulting

L'interferenza nel godimento del bene in modo esclusivo da parte del proprietario che si esplica in immissioni provenienti dal fondo vicino di fumo, calore, rumori, vibrazioni e così via, è regolata dall'articolo 844 Codice civile. La richiamata norma detta il criterio legale della normale tollerabilità per identificare la soglia entro la quale le immissioni derivanti dal fondo del vicino vengono considerate sopportabili. Quello della normale tollerabilità è un parametro relativo e non assoluto, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti e richiede per questo un accertamento in concreto.

La normale tollerabilità
Invero occorre precisare come nei rapporti di vicinato, secondo consolidata giurisprudenza, la soglia della normale tollerabilità non coincide con i limiti previsti da leggi e regolamenti a tutela di interessi di carattere generale ( salute, ambiente ), ma al contrario va valutata caso per caso. È necessario, infatti, tenere conto come richiesto dal medesimo articolo 844 della “condizione dei luoghi” ovvero della loro «concreta destinazione naturalistica ed urbanistica, delle attività normalmente svolte nella zona, del sistema di vita, delle abitudini di chi vi opera» (tra le altre Cassazione 6136/2018; Cassazione 28201/2018).

La valutazione della rumorosità di fondo
Quanto poi al rumore, questo rappresenta in materia di immissioni il motivo più frequente di controversie tra vicini, anche e soprattutto in ambito condominiale. Sulle immissioni sonore la giurisprudenza si è più volte pronunciata stabilendo che nel valutare la tollerabilità delle stesse non si può prescindere dalla rumorosità di fondo «ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (criterio comparativo)» (Cassazione 28201/2018; Cassazione 9660/2015).

La rumorosità di fondo della zona risulta essere quindi quel complesso di suoni di origine varia (voci, veicoli) continui e caratteristici della stessa zona di riferimento sui quali si innestano di volta in volta rumori più intensi. Al fine poi della valutazione della tollerabilità o meno dell'immissione sonora il giudice valuterà oltre all'intensità anche la ripetizione e la durata.Pertanto, emerge come le immissioni rumorose provenienti dall'appartamento del vicino che non superano il rumore di fondo non possano essere impedite e il proprietario che le subisce non ha il diritto di farle cessare, né quello di vedersi riconosciuto un ristoro per il disagio eventualmente patito (Cassazione 21554/2018).

Le immissioni sonore in condominio
La disposizione di cui all'articolo 844 Codice civile trova applicazione anche negli edifici in condominio, ove un condomino nel godimento della propria unità immobiliare o delle parti comuni provochi immissioni moleste o dannose nella proprietà di altri condòmini. Interessante è evidenziare come nell'ipotesi in cui il fabbricato non abbia una funzione uniforme e quindi sia costituito da unità immobiliari soggette a destinazioni differenti, ovvero in parte ad abitazione ed in altra parte ad esercizio commerciale, in applicazione dei principi costituzionali, prevalgono le esigenze personali di vita connesse all'abitazione rispetto alle utilità meramente economiche inerenti all'esercizio di attività commerciali (Cassazione 20555/2017).

In definitiva l'articolo 844 impone un obbligo di sopportazione di quelle inevitabili propagazioni che caratterizzano l'ubicazione, l'esercizio e lo stato dell'immobile medesimo. Si tratta quindi di immissioni che non superano la normale tollerabilità, si pensi al caso del rumore di fondo sopra illustrato. Qualora venga constatato invece che l'immissione supera la soglia di tollerabilità, ma è giustificata da esigenze della produzione (sempre che non venga compromesso il prevalente il diritto alla salute), il proprietario che la subisce anche se non ha diritto a farla cessare, potrà ottenere un indennizzo per il pregiudizio sofferto.

Quando il fatto può ritenersi illecito
Viceversa, se si accerta il superamento della normale tollerabilità, e quindi si considera superata la rumorosità di fondo, senza che la stessa sia giustificata da esigenze della produzione e di priorità d'uso, viene a determinarsi l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato, risarcibile ai sensi dell'articolo 2043 Codice civile e dell'articolo 2059 Codice civile. In questa ipotesi, il soggetto che subisce l'immissione potrà richiedere al giudice la cessazione della prosecuzione o gli accorgimenti necessari e idonei per ricondurre l'immissione nell'ambito della normale tollerabilità, oltre al risarcimento del danno sia patrimoniale che non patrimoniale.

Il risarcimento patrimoniale è volto ad eliminare le conseguenze pregiudizievoli subite dal proprietario a seguito del comportamento illegittimo tenuto dal vicino responsabile dell'immissione e si compone dal danno emergente ovvero dalla perdita economica subita e dal lucro cessante da intendersi come mancato guadagno. Affinché il risarcimento sia riconosciuto dal giudice investito della causa, occorre sempre provare che il danno sia la diretta ed immediata conseguenza dell'immissione (nesso di causalità). Ad esempio, il danno patrimoniale potrebbe essere quello inerente alla diminuzione del valore commerciale dell'immobile, alla sua minor redditività oppure ancora alle spese sostenute per porre rimedio agli effetti negativi dell'immissione.

Il danno non patrimoniale
Accanto al danno patrimoniale è possibile riscontrare anche quello non patrimoniale definito come qualsiasi danno da lesione di valori inerenti la persona, non connotati di rilevanza economica. Nell'unitaria categoria del danno non patrimoniale rientrano:
-il danno biologico da intendersi come lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale (esempio danno uditivo come spostamento temporaneo o permanente della soglia uditiva a causa di immissioni sonore; disturbi mentali temporanei o permanenti);
-il danno morale inteso come patema d'animo, sofferenza, perturbamento psichico;
- danno esistenziale definito come compromissione della dimensione esistenziale della persona che si manifesta nell'alterazione delle abitudini di relazione e dello stile di vita, peggioramento della qualità di vita.

La necessità della prova
In ogni caso, è indispensabile dare prova della sussistenza del danno non patrimoniale come conseguenza delle immissioni illecite prodotte dal vicino, in quanto il detto danno giammai può essere individuato come in re ipsa, ma anzi necessita di prove sugli eventuali disagi concreti e rilevanti causati dalle immissioni e ancora dello sconvolgimento delle abitudini di vita (nel caso del rumore ad esempio disturbi del sonno) o ancora della lesione dell'integrità psico-fisica. Quanto poi alla liquidabilità del danno non patrimoniale per costante giurisprudenza si è stabilito che «in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentare o ridurne l'entità» si seguono i criteri indicati nelle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale dell'Osservatorio della giustizia civile di Milano, vigenti al momento della decisione ( Cassazione 17018/2018).

La consulenza tecnica d’ufficio
In tema di immissioni è certamente importante la figura del Consulente tecnico d'ufficio che può essere nominato dal giudice per accertare, misurare e determinare il superamento della soglia di normale tollerabilità della stessa immissione (Ctu in tema di acustica), ma anche per accertare lo stesso danno patrimoniale e non patrimoniale causato dalle stesse immissioni (Ctu medico legale).

La consulenza tecnica d'ufficio (Ctu) è uno strumento di cui il giudice si avvale per risolvere questioni di natura tecnica- scientifica e diviene particolarmente importante nei giudizi inerenti alle immissioni e alla risarcibilità del danno. In nessun caso la Ctu può sostituire l'onere probatorio delle parti che sono tenute a dimostrare e dedurre il fatto che pongono a fondamento del loro diritto, spettando al giudice lo stabilire se l'accertamento domandato richieda la conoscenza di nozioni tecniche scientifiche tali da rendere possibile in suo ausilio la nomina di un Ctu.