Condominio

Le regole per il rimborso delle spese anticipate e quelle per la compensazione crediti

Per le prime è necessario risultino dal rendiconto, anche la seconda non è automatica ma avviene a precise condizioni

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di Fabrizio Plagenza

Non tutti i crediti, ove provati, possono essere oggetto di compensazione. È questo uno dei principi che ci ricorda la sentenza 16646 pubblicata il 25 ottobre 2021 dal Tribunale di Roma. Il giudice romano, chiamato a pronunciarsi a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, rilevava come, «per potersi procedere legittimamente alla compensazione di un credito con un debito, essi devono essere omogenei e liquidi ex articolo 1241 Codice civile, devono, cioè, avere lo stesso oggetto, essere esattamente determinati nel loro ammontare ed esigibili».

I requisiti richiesti per la compensazione
L'opponente, di fronte alla pretesa creditoria contenuta nel decreto ingiuntivo allo stesso notificato, contrapponeva o, per meglio dire, cercava di contrapporre, il suo credito. Tuttavia, come detto, non sempre due crediti possono portare ad una compensazione. Laddove i due crediti si portino in giudizio e si chieda al giudice di accertare il diritto ad una compensazione legale, occorre infatti verificare che entrambi i crediti siano certi, liquidi ed esigibili oppure di pronta e facile liquidazione. La mancanza di tale condizione, che si verifica non solo quando il controcredito sia incerto nel suo ammontare ma anche qualora ne sia contestata l’esistenza, comporta la necessità di un suo accertamento mediante istruttoria.

Le anticipazioni vanno inserite nel rendiconto
Anche in merito alle anticipazioni che venivano portate in giudizio, quali spese sostenute nell'interesse del condominio, il Tribunale di Roma rammenta che tali spese avrebbero dovuto essere inserite nella rendicontazione da far approvare in assemblea, al fine di vederne riconosciuta la spettanza.È noto, infatti, che il rapporto che lega l’amministratore al condominio è quello del mandato con rappresentanza che, in ambito condominiale, si dovrà svolgere nei limiti delle attribuzioni indicate dall’articolo 1130Codice civile, limiti che possono essere superati solo se il regolamento di condominio o l’assemblea riconoscano maggiori poteri all’amministratore.

Questi, infatti, «non ha - salvo quanto previsto dagli articoli 1130 e dall’articolo 1135 Codice civile in tema di lavori urgenti - un generale potere di spesa, in quanto spetta all’assemblea condominiale il compito generale non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare l’opportunità delle spese sostenute». Vero è che è ammesso ed è prassi comune che l’assemblea condominiale possa ratificare spese ordinarie e straordinarie effettuate dall’amministratore senza preventiva autorizzazione, anche se prive dei connotati di indifferibilità ed urgenza ed approvarle surrogandone la mancanza di delibera di esecuzione (Cassazione 2864/2008; Cassazione 18192/2009).

Il diritto al rimborso
Ciò comporta che anche nell’ipotesi di specie, per avere diritto al rimborso di quanto anticipato, l'opponente avrebbe dovuto indicare e documentare le spese da sottoporre al vaglio dell’assemblea. In mancanza di delibera di approvazione, avrebbe dovuto quanto meno fornire prova di aver effettuato gli esborsi di cui chiedeva il rimborso.Invero, si legge in sentenza, in tema di condominio negli edifici, poiché il credito per il recupero delle somme anticipate nell’interesse del condominio si fonda, ex articolo 1720 Codice civile, sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condòmini, «l’amministratore deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre i condòmini (e quindi il condominio) - che sono tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, ed a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell’eventuale danno - devono dimostrare di avere adempiuto all’obbligo di tenere indenne l’amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita».

Conclusioni
Dunque in mancanza di prova del controcredito, il Tribunale di Roma ha ritenuto che l'invocata compensazione non potesse operare mancando i requisiti di legge per il suo riconoscimento, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo.

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