Le regole per rifare i frontalini dei balconi
Secondo un orientamento giurisprudenziale, la parte esterna dei balconi e i cosiddetti sottobalconi, quando hanno una funzione ornamentale ed estetica rispetto alla facciata, costituiscono beni comuni a norma dell'articolo 1117 del Codice civile. Si veda, in questo senso, proprio la sentenza della Cassazione 2241 del 2012, secondo cui i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore dei balconi aggettanti si devono considerare beni comuni a tutti, ex articolo 1117 del Codice civile, solo quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole. Si veda, sul tema specifico, anche la più recente pronuncia della Cassazione 21641/2017, secondo cui, «i rivestimenti della parte frontale e di quella inferiore, e quelli decorativi di fioriere, balconi e parapetti di un condominio, svolgendo una funzione di tipo estetico rispetto all'intero edificio, del quale accrescono pregio architettonico, costituiscono, come tali, parti comuni ai sensi dell'articolo 1117 del Codice civile, numero tre con la conseguenza che la spesa per la relativa ripartizione ricade su tutti i condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno».In tale contesto - ove nel caso del lettore sussista la cosiddetta «funzione ornamentale comune» - il proprietario del balcone aggettante non può rifiutare l'intervento finalizzato a ripristinare il decoro dell'edificio, (che deve essere approvato dall'assemblea). Va da sé che la spesa per gli interventi sui frontalini, deve essere ripartita per millesimi di proprietà a norma dell'articolo 1123, comma 1, del Codice Civile, a dispetto della ripartizione per singolo proprietario prospettata dall'impresa.
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