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Le somme anticipate dall’amministratore vanno sempre rese

La delibera con cui il credito era stato riconosciuto in assemblea non era stata prodotta dall’attore, ma era allegata alla documentazione del condominio convenuto

di Annarita D'Ambrosio

L’amministratore “distratto” che si rivolge al giudice per ottenere la restituzione delle somme anticipate nell’interesse del condominio va soddisfatto comunque, anche qualora non produca la delibera con cui il credito era stato riconosciuto in assemblea.

È il principio che sancisce la Cassazione nell’ordinanza 21075/2022 depositata il 4 luglio .

A rivolgersi alla Suprema corte è un amministratore soccombente in primo e secondo grado adducendo tre motivi, due dei quali relativi alla violazione degli articoli 112, 115 e 116 del Codice di procedura civile e 76 delle disposizioni attuative del Codice civile.

In pratica, la delibera di approvazione del rendiconto e di riconoscimento del debito, sebbene non inserita nel suo fascicolo, era stata prodotta dal condominio convenuto e pertanto non sussisteva l’onere di produrre atti già acquisiti al processo.

Motivi fondati secondo la Suprema corte che richiama più di un precedente: Cassazione Sezioni unite 3033/2013, Cassazione 21909/2013; Cassazione 15480/ 2012: il giudice è tenuto a pronunciare nel merito della causa sulla base del materiale probatorio acquisito, da qualunque parte processuale provenga.

Il verbale che dava il via libera al pagamento dei 17mila euro spettanti all’amministratore uscente per le anticipazioni effettuate era menzionato nell’indice del fascicolo di primo grado del condominio, successivamente acquisito al processo d’appello.

In sintesi non c’erano dubbi che il collegio giudicante ne fosse a conoscenza.

Tra l’altro, faceva rilevare l’amministratore, il verbale e il suo contenuto non erano stati oggetto di alcuna contestazione tanto più che il condominio aveva provveduto anche a effettuare rimborsi, seppur parziali.