La realizzazione di una terrazza a tasca ricavata nella falda del tetto condominiale da parte del condomino proprietario dell’alloggio sottostante costituisce una modificazione lecita della cosa comune per cui non richiede autorizzazione assembleare. Ciò sempreché l’opera non alteri la funzione di copertura del tetto, non comprometta stabilità, sicurezza e decoro architettonico dell’edificio e non impedisca agli altri condòmini il pari uso del bene comune. In tale ipotesi l’opera non integra una ...

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