L’installazione, ad iniziativa del singolo condomino e a proprie spese, di pannelli divisori sopra i tramezzi comuni dei balconi integra una modifica (e non una innovazione) quando non alteri la destinazione della cosa comune né impedisca il pari uso agli altri condòmini. Ne consegue che non richiede preventiva autorizzazione assembleare e non viola il decoro architettonico se, per caratteristiche dimensionali, materiali e collocazione, si inserisce armonicamente nella fisionomia dell’edificio.
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