Legittimo l'accertamento sui redditi dell'amministratore condominiale basato sui verbali di nomina
Il fisco può ricavare le entrate del professionista dagli atti di conferimento del mandato contenenti l'indicazione del compenso
L'agenzia delle Entrate può desumere il reddito imponibile dell'amministratore condominiale, ponendo a fondamento dell'eventuale accertamento, alternativamente, o le fatture emesse nei confronti dei singoli fabbricati amministrati, ovvero, in caso di mancata registrazione delle stesse, i verbali di nomina dai quali risultano i compensi annui, pattuiti al momento del conferimento dell'incarico.
Spetta, per converso, al contribuente dimostrare, in rigorosa applicazione dell'articolo 32 del Dpr 600/73, di aver correttamente denunciato i redditi in dichiarazione, ovvero che le somme oggetto di contestazione non concorrono alla formazione della base imponibile.Questi i principi di diritto contenuti nell'ordinanza 18100 pronunciata in data 6 giugno 2022 dalla Cassazione che, confermando la sentenza 2858/19 della Commissione tributaria regionale del Lazio, ha respinto definitivamente la tesi dell'amministratore ricorrente.
L’onere probatorio
Quest'ultimo, vittorioso in primo grado innanzi alla Commissione tributaria provinciale, ad avviso del giudice d'appello, non aveva assolto al proprio onere probatorio.In particolare, la Commissione tributaria regionale prima, e la Cassazione poi, hanno affermato che né la documentazione contabile né il prospetto riepilogativo prodotti dal ricorrente sono risultati idonei a superare le puntuali contestazioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza.In particolare il contribuente, per vincere la presunzione contraria a suo carico, ha l’onere di dimostrare in maniera analitica e dettagliata che le movimentazioni bancarie ricavabili dal suo conto non sono riferibili ad operazioni imponibili (Cassazione 26018/14).
Nel caso di specie, mancando l'indicazione specifica della riferibilità delle singole operazioni rinvenute sul conto corrente dell'amministratore, tutti i movimenti bancari rilevati devono essere riferiti a redditi imponibili, conseguiti nell’attività economica svolta dal contribuente (Cassazione 19029/06).
Compensi estratti dalle fatture emesse
Corretto, inoltre, il verbale redatto dalla Guardia di Finanza nella parte in cui ha accertato che i dati relativi ai compensi per la gestione ordinaria dei singoli condomìni sono stati estratti dalle fatture emesse ovvero, in mancanza, dai verbali di assemblea nei quali veniva affidato l’incarico e stabilito il relativo compenso.Debole la difesa del ricorrente, il quale producendo unicamente un mero riepilogo contabile, non ha saputo provare né l'avvenuta corretta contabilizzazione dei compensi, né i motivi della loro mancata registrazione, né, tantomeno, la ragione per la quale escluderli dal reddito imponibile.Inevitabile il rigetto del ricorso, la conferma della sentenza appellata e la condanna alle spese dell'incauto amministratore.