L'esperto rispondeCondominio

Limiti a compensi «extra» se l’amministratore è inerte

Per l'adunanza straordinaria è previsto un compenso aggiuntivo ma se non ha fatto quanto richiesto sarebbe il caso di soprassedere

di Cesarina Vittoria Vegni

La domanda

La domanda
In un condominio, nel corso dell’assemblea annuale ordinaria, si era deliberato che l’amministratore avrebbe inviato ai condòmini un paio di preventivi di spesa relativi al costo della messa a norma del cancello elettrico e della ringhiera dell’androne condominiale, al fine di adeguarli alle vigenti norme sulla sicurezza. Tali spese sarebbero state deliberate nella successiva assemblea. Così non è stato: i preventivi non sono stati inviati e la discussione su questi lavori non è stata inserita all’ordine del giorno dell’assemblea, che si è tenuta l’anno successivo. Nella riunione assembleare, chieste delucidazioni all’amministratore, questi ha spiegato che, pur avendo chiesto i preventivi ad alcune ditte, non è riuscito a ottenerli perché erano tutte troppo impegnate con altri lavori. Si chiede se, per deliberare tali spese, quando l’amministratore fornirà i preventivi, bisognerà convocare un’assemblea straordinaria a pagamento.

La risposta de L'Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 23 gennaio

Secondo l’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, l'assemblea condominiale, oltre che annualmente in via ordinaria, può essere convocata in via straordinaria. Nel caso descritto dal quesito, per l'adunanza straordinaria è previsto un compenso aggiuntivo per l'amministratore. In esecuzione della delibera precedente, l'amministratore avrebbe dovuto inviare ai condòmini alcuni preventivi relativi a lavori di messa a norma del cancello elettrico e della ringhiera dell'androne, per poi inserirli all'ordine del giorno della successiva assemblea, in modo da procedere alle relative delibere. Così non è stato, e le ragioni a giustificazione non sono sufficienti a dimostrare l'impossibilità di dare esecuzione al volere assembleare. Posto ciò, nel caso in cui non si ritenga di attendere un’altra assemblea annuale e si ricorra a quella straordinaria, parrebbe congruo che l'amministratore rinunciasse al compenso aggiuntivo.

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