Limiti a compensi «extra» se l’amministratore è inerte
Per l'adunanza straordinaria è previsto un compenso aggiuntivo ma se non ha fatto quanto richiesto sarebbe il caso di soprassedere
La risposta de L'Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 23 gennaio
Secondo l’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, l'assemblea condominiale, oltre che annualmente in via ordinaria, può essere convocata in via straordinaria. Nel caso descritto dal quesito, per l'adunanza straordinaria è previsto un compenso aggiuntivo per l'amministratore. In esecuzione della delibera precedente, l'amministratore avrebbe dovuto inviare ai condòmini alcuni preventivi relativi a lavori di messa a norma del cancello elettrico e della ringhiera dell'androne, per poi inserirli all'ordine del giorno della successiva assemblea, in modo da procedere alle relative delibere. Così non è stato, e le ragioni a giustificazione non sono sufficienti a dimostrare l'impossibilità di dare esecuzione al volere assembleare. Posto ciò, nel caso in cui non si ritenga di attendere un’altra assemblea annuale e si ricorra a quella straordinaria, parrebbe congruo che l'amministratore rinunciasse al compenso aggiuntivo.