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Lite sulle tabelle millesimali e condotta inappropriata ed incoerente delle parti, riflessi sulle spese di lite

Pur aderendo alle revisioni tabellari disposte da Ctu, i ricorrenti avevano poi assunto comportamenti processuali inappropriati ed incoerenti

di Fabrizio Plagenza

Uno degli aspetti più rilevanti, in tema di contenzioso in materia condominiale, è senza dubbio la controversia sulla correttezza e legittimità delle tabelle millesimali applicate. Gli effetti ricondotti alle tabelle predette, infatti, sono noti e riguardano sia i quorum costituitivi che quelli deliberativi, senza dimenticare la rilevanza per ciò che attiene il piano di ripartizione della spesa approvata in assemblea. Secondo l'articolo 69 delle disposizioni di attuazione al Codice civile, così come riformato dalla legge 220/2012, i valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 disposizioni attuative Codice Civile, possono essere rettificati o modificati all’unanimità.

La modifica delle tabelle

Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi: 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

I fatti di causa

La questione decisa dalla Corte d'appello di Milano, con la sentenza 2206 depositata il 21 giugno 2022, aveva ad oggetto l'impugnativa di una sentenza resa dal Tribunale meneghino con cui era stata accolta la domanda di revisione delle tabelle millesimali in uso nel condominio sito in Milano. Il giudice di prime cure disponeva che, a modificazione delle preesistenti, le tabelle millesimali, di proprietà, di gestione e relative alle spese di ascensore del predetto condominio, fossero quelle elaborate dal Ctu nominato nel corso del giudizio stesso. La sentenza veniva appellata con richiesta di parziale riforma.

Gli appellanti chiedevano, in particolare, di disporre a mezzo nuova Ctu volta ad accertare tutte le superfici delle singole unità e l'incidenza sulla caratura delle singole unità degli elementi oggettivi quali superficie, altezza di piano, luminosità ed esposizione e comunque «previa esclusione dai calcoli della porzione immobiliare ad uso giardino identificata» catastalmente come indicato in atti, «di proprietà degli appellanti in quanto estranea al condominio», nonchè l'aggiornamento delle tabelle millesimali di proprietà, ascensore e scale del condominio, rendendole esecutive per il condomino appellato.

I riflessi sulle spese di lite

La questione, affrontata tecnicamente con l'ingresso di Ctu, trovava tuttavia ostacoli nella condotta tenuta dalle parti. Condotta influente al punto da pregiudicare la statuizione sulle spese di lite. Infatti, si legge nella sentenza 2206/2022, da un lato si dava atto che «entrambe le parti abbiano aderito alle tabelle elaborate dal Ctu di appello, così escludendo la necessità di ulteriore indagine sulla correttezza delle stesse da parte di questo collegio».

Tuttavia, «si rileva come i contendenti abbiano poi assunto comportamenti processuali inappropriati ed incoerenti rispetto alle reciproche dichiarazioni di adesione»: gli appellanti, pur dichiarando di voler accogliere le tabelle da ultimo redatte che accertavano che il terreno identificato come in atti, fosse area condominiale e non individuale, hanno però continuato ad insistere nella descrizione del terreno come proprio, richiamando anche nelle conclusionali, le difese contenute nell’atto introduttivo; d’altra parte il condominio, che pure nella sostanza ha approvato le medesime tabelle, predisposte dal Ctu dell’appello, ha poi rassegnato conclusioni incongruenti e non conformi a quanto dedotto, atteso che ha richiesto di confermare la sentenza di primo grado che ha fatto proprie le tabelle redatte dal Ctu. Una simile condotta processuale assume rilevanza ai fini della regolamentazione delle spese di lite.

Conclusioni

Ed ecco che, alla luce ed in conseguenza della condotta tenuta in giudizio dalla parti, il collegio, non dimenticando di evidenziare «il carattere preponderante di tale argomentazione nell’economia processuale e nella origine della lite, atteso che la questione è stata la principale argomentazione pervicacemente svolta dagli appellanti a fondamento delle loro difese», i quali hanno infatti insistito sull’assunto secondo cui detta area fosse individuale e non condominiale, sino all’ultimo scritto difensivo, «nonostante l’infondatezza di tale tesi sia risultata dalle chiare emergenze peritali sin dal primo grado di giudizio e nonostante, come detto, la espressa adesione alle tabelle della Ctu d’appello», dichiarava prevalente la soccombenza dei condòmini appellanti sia nel grado d'appello che nel giudizio di primo grado operando poi una liquidazione delle spese in parte compensata, stante la condotta tenuta anche dagli appellanti.