Condominio

ll condominio deve risarcire al singolo le spese per la manutenzione degli alberi che migliorano il decoro

La licenza edilizia rilasciata al costruttore, che prevedeva di piantare un congruo numero di alberi, in parti comuni e private, è vincolo permanente sulla destinazione d'uso

di Roberto Rizzo

Il condominio deve essere condannato a rifondere al singolo proprietario le spese sostenute da quest'ultimo per la manutenzione straordinaria (abbattimento e reimpianto) degli alberi ad alto fusto posizionati all'interno della sua proprietà esclusiva. La licenza edilizia rilasciata al costruttore, che prevede di adornare il lotto edificatorio con un congruo numero di alberi, costituisce, infatti, un vincolo permanente sulla destinazione d'uso, dovendosi ritenere che la conseguente messa a dimora delle piante nella proprietà individuale, costituisca un elemento ornamentale finalizzato all'evidente miglioramento del decoro architettonico dell'intero fabbricato, dal quale traggono vantaggio tutti i condòmini. Questi i principi di diritto enunciati dalla Corte d'appello di Roma nella sentenza 7136 del 10 novembre ultimo scorso, in seguito al rinvio operato dalla pronuncia rescindente numero 22573/2020 della Cassazione.

I fatti di causa

La vicenda processuale, piuttosto articolata e complessa, inizia con la citazione in giudizio del condominio, innanzi al Tribunale di Roma, da parte dell'attrice che, costretta alla messa in sicurezza degli alberi insistenti sulla sua proprietà esclusiva, previa la necessaria acquisizione della perizia di fattibilità da parte dei periti agronomi abilitati, chiedeva la condanna dell'ente di gestione al rimborso delle spese sostenute per l’abbattimento e per il reimpianto degli stessi.Proposto appello avverso la sentenza del Tribunale che ne aveva rigettato le richiesta, la condòmina soccombente anche in secondo grado ricorreva in Cassazione e il giudice di legittimità, in accoglimento del gravame, rimetteva le parti innanzi alla Corte d'appello capitolina, in diversa composizione, enunciando i principi di diritto, vincolanti nel successivo giudizio rescissorio di merito.

Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione

La Suprema corte, nel disporre il rinvio per il riesame al giudice del merito, ha censurato la Corte d'appello per aver omesso di esaminare l’obbligo imposto al costruttore dal Comune, in sede di rilascio della concessione edilizia, per la messa a dimora delle alberature, rilevando, al riguardo, che il documento contenente la destinazione d'uso in oggetto, ove adeguatamente valutato, avrebbe certamente determinato un differente esito della controversia.

Nel provvedimento amministrativo in questione, puntualmente allegato dall’appellante già nel processo di primo grado, veniva stabilito, come condizione essenziale per il rilascio dell'assenso all'edificazione, che nelle parti comuni libere del lotto fosse prevista la sistemazione di un congruo numero di alberature. Come afferma il giudice di legittimità, nell'ipotesi in cui al beneficiario dell’originario atto concessorio sia imposto dalla pubblica amministrazione di non modificare la destinazione d’uso del bene assentito, le prescrizioni contenute nella concessione edilizia costituiscono un vincolo di destinazione d'uso permanente, che non è concesso ai privati rimuovere o alterare in alcun modo.

Le convenzioni edilizie

Trattasi, pacificamente, per il massimo Collegio di atti qualificabili come convenzioni edilizie, il cui scopo consiste nel disciplinare gli obblighi ed i comportamenti a cui è tenuto il privato affinché possa ottenersi il rilascio del titolo abilitativo edilizio richiesto.In giurisprudenza si attribuisce a tali convenzioni la natura di contratti di natura peculiare che se pure si inseriscono nell’ambito di un procedimento amministrativo, lasciano, tuttavia, integra la potestà pubblicistica del Comune, che, di fatto si estrinseca in posizione contrattuale di favore, in ragione di prevalenti esigenze di natura pubblica (Cassazione, sentenza del 30 gennaio 1985, numero 580).Ad avviso della Corte, dunque, la prescrizione della messa a dimora di un adeguato numero di piante o, come nel caso di specie, di alberi ad alto fusto all'interno nel complesso immobiliare, sia pure in spazi di proprietà esclusiva, costituisce una situazione giuridica che avvantaggia l’intero edificio.

Gli alberi prima sradicati e poi piantati nuovamente, sia pure rientranti nella proprietà dell'originaria attrice in forza del richiamato vincolo di destinazione, costituiscono anche per tutti i condòmini un utile elemento ornamentale, che, come tale, concorre a caratterizzare, in senso migliorativo e in modo incontestabile, il decoro architettonico dell’intero edificio, che è bene comune e, come tale, tutelato dalla legge.Ne consegue che tutti i partecipanti al condominio sono obbligati a contribuire alle spese per l’abbattimento ed il reimpianto.

Sulla quantificazione del danno

Chiarito, dunque, come l'obbligo di contribuzione alle spese per la manutenzione degli alberi debba necessariamente ricadere sull'intera compagine condominiale, e non sulla (sola) proprietaria del giardino all'interno del quale essi erano stati posizionati, il danno da risarcire alla ricorrente dev'essere liquidato, dalla Corte d'appello quale giudice del rinvio, nel modo che segue.Quanto alle spese sostenute per l'abbattimento e lo smaltimento dei fusti, potrà prendersi come corretto riferimento l'importo contenuto nella fattura allegata ed attestante l'esborso effettivamente sostenuto, il cui ristoro, dunque, potrà essere integralmente riconosciuto alla parte istante.

Quanto, invece, al rimborso delle spese sopportate per l'acquisto degli alberi da reimpiantare, posto che non può riconoscersi al preventivo la medesima efficacia probatoria, la Corte d'appello, in applicazione delle indicazioni del giudice di legittimità, dovrà procedere alla liquidazione in via equitativa.A detti principi non può che uniformarsi la Corte distrettuale, condannando, pertanto, in accoglimento dell'appello dell'originaria attrice, il condominio convenuto al risarcimento dei danni come specificati ed alla refusione delle spese di lite.

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