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Lo stato di ripartizione degli oneri condominiali ha valore dichiarativo e non costitutivo

L’amministratore del condominio ha la legittimazione ad agire in giudizio nei confronti del moroso anche senza che sia stato approvato il piano di riparto

di Fabrizio Plagenza

Il principio è noto. Tuttavia, come spesso accade, non mancano aule di Tribunale in cui si discuta su questioni e principi che sembra non trovino mai definizione. La questione, affrontata dal Tribunale di Roma, con la recente sentenza 10020 depositata il 21 giugno 2022, verte proprio su una di queste “note” controversie : l'amministratore può, senza l'approvazione di un piano di riparto della spesa deliberata, agire per il recupero degli oneri condominiali nei confronti del condomino moroso? Il fatto, come detto, che ancora ad oggi si discuta sulla questione, evidenzia che la questione va chiarita ancora a molti.

L’obbligo di pagare deriva dalla gestione

Va precisato che non è il piano di ripartizione della spesa che legittima l'amministratore ad attivarsi per il recupero del credito. La Cassazione, con sentenza 10621 del 28 aprile 2017 ha avuto modo di chiarire che «l'obbligo del condomino di pagare al condominio, per la sua quota, le spese per la manutenzione e l'esercizio dei servizi comuni dell'edificio deriva dalla gestione stessa e quindi preesiste all'approvazione da parte dell'assemblea dello stato di ripartizione, che non ha valore costitutivo, ma solo dichiarativo del relativo credito del condominio».Il principio appena richiamato consente di affermare che il condomino, in virtù della sua natura di comproprietario di una quota del bene comune, deve, per ciò stesso, contribuire alle spese necessarie alla conservazione dello stesso atteso il fatto che le obbligazioni condominiali hanno natura di obbligazioni reali preesistenti a qualsivoglia delibera di approvazione della spesa.

Azione di recupero crediti senza ok assembleare

La sentenza del giudice romano richiama quindi i principi espressi dalla Suprema corte nella citata sentenza la quale ha evidenziato che per il disposto degli articoli 1130 e 1131 Codice civile, l’amministratore del condominio ha la legittimazione ad agire in giudizio nei confronti del condomino moroso per la riscossione dei contributi, senza necessità di autorizzazione da parte dell’assemblea, mentre l’esistenza o meno di uno stato di ripartizione delle spese approvato dall’assemblea rileva soltanto in ordine alla fondatezza della domanda, con riferimento all’onere probatorio a suo carico.

Conseguentemente, si deduce che il verbale di assemblea condominiale, contenente l’indicazione delle spese occorrenti per la conservazione o l’uso delle parti comuni costituisce prova scritta idonea per ottenere decreto ingiuntivo pur in mancanza dello stato di ripartizione delle medesime, necessario al solo fine di ottenere la clausola di provvisoria esecuzione del provvedimento ai sensi dell’articolo 63 disposizioni attuative Codice civile.

La legittimazione ad agire discende dal Codice

Corollario non può che essere l'affermazione secondo cui deve ritenersi che la delibera di approvazione assembleare del piano di ripartizione non costituisce un presupposto processuale o una condizione dell’azione. Del resto, l'amministratore è legittimato in tal senso, non certo in forza di una delibera di approvazione del piano di ripartizione della spesa quanto, al contrario, dal Codice civile con gli articoli 1130 e 1131. Sarà poi onere del condominio, solo nel caso eventuale di opposizione a decreto ingiuntivo, nel giudizio a cognizione piena che si instaura, in assenza della delibera di approvazione del piano di riparto, provare gli elementi costitutivi del credito nei confronti del condomino anche avuto riguardo ai criteri di ripartizione delle spese relative alle parti comuni dell’edificio.