Gestione Affitti

Locazioni, le regole del registro nel caso di proroga, risoluzione e cessione

di Nadia Parducci

L'articolo 17 Dpr 131/1986 disciplina le «Cessioni, risoluzioni e proroghe, anche tacite, dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili». In particolare, il comma 1 del citato articolo, prevede che l'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato, nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe, anche tacite. degli stessi è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro 30 giorni, mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione.
Le proroghe, le risoluzioni e le cessioni dei contratti di locazione vanno comunicate utilizzando RLI (software, ambiente web o modello).
Nel caso questo venga fatto in via telematica, le relative imposte sono pagate direttamente utilizzando l'applicativo, con addebito sul proprio c/c. Qualora, invece, l'adempimento successivo sia comunicato mediante la presentazione del modello in ufficio (che va fatta entro i 20 giorni successivi al versamento), le modalità di pagamento sono le stesse previste per la registrazione (utilizzo del modello F24 elide).
Attenzione: l'imposta di registro – nei casi di risoluzione o proroga - non è dovuta quando si sceglie la cedolare secca, a condizione che (rispettivamente):
1.alla data della risoluzione anticipata sia in corso l'annualità per la quale è esercitata l'opzione
2.si eserciti l'opzione per il periodo di durata della proroga.
Dal 1° gennaio 2015 l'imposta di registro si paga con il modello F24 elide, comprese le imposte, i tributi, i bolli, le sanzioni e gli interessi relativi ad un contratto di affitto e locazione oggetto di registrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Con il nuovo modello cambiano i codici tributo da utilizzare e quelli attualmente in essere per l'imposta di registro li trovate cliccando qui.
Il modello F24 elide deve essere presentato dai soggetti titolari di partita IVA esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati, utilizzando i servizi on-line dell'Agenzia delle entrate e del sistema bancario e postale. I soggetti non titolari di partita IVA, oltre alle modalità di conferimento della delega di pagamento di cui sopra, possono presentare il modello F24 elide anche presso gli sportelli delle banche aderenti alla convenzione regolante lo svolgimento del servizio di riscossione dei modelli F24, delle Poste Italiane S.p.A. e degli agenti della riscossione.
Cessione contratto
In caso di cessione del contratto di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, se non vi è corrispettivo e l'operazione non rientra nel campo di applicazione dell'Iva, è dovuta l'imposta di registro nella misura fissa di 67 euro. Se, invece, la cessione del contratto, sempre fuori dall'ambito di applicazione dell'Iva, è stata pattuita dietro corrispettivo, si deve versare un importo pari al 2 per cento del corrispettivo e del valore delle prestazioni ancora da eseguire. In ogni caso, l'imposta dovuta non può essere inferiore a 67 euro.
Risoluzione contratto
Le risoluzioni dei contratti di locazione di immobili urbani di durata pluriennale, sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa di 67 euro. Se il contratto è risolto anticipatamente ed è stato versato l'importo relativo all'intera durata, chi ha pagato ha diritto al rimborso delle annualità successive a quella in corso (le annualità, infatti, non sono frazionabili).
Proroga contratto
La proroga del contratto di locazione di un immobile urbano, al pari della stipula, può essere registrata corrispondendo l'imposta per la singola annualità oppure per l'intero periodo di durata della proroga.
I termini di versamento dell'imposta di registro e il relativo importo sono riassunti nella tabella che trovate cliccando qui.
Qualora la cessione (con o senza corrispettivo) riguardi un contratto di locazione di immobile urbano di durata pluriennale, per il quale l'imposta di registro non è stata pagata per l'intera durata dello stesso, oltre all'imposta dovuta per la cessione del contratto è necessario assolvere l'imposta di registro per le annualità residue.

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