L'esperto rispondeCondominio

Maggioranze per variare le tabelle di ripartizione spese generali

di Pierantonio Lisi

La domanda


Variazione tabelle millesimali intese quale parametro di riparto delle spese generali del condominio: pulizia scale, manutenzione ascensore, costo amministratore, luce, acqua ecc.
Come si calcola e quale maggioranza occorre perché l'assemblea deliberi tale variazione? Esiste differenza di tali maggioranze tra prima, e seconda convocazione dell'assemblea?

Da L'Esperto Risponde

Le spese che il lettore ricomprende nella categoria delle spese generali si ripartiscono secondo criteri distinti e vanno suddivise, quindi, sulla base di diverse tabelle di ripartizione. Per la manutenzione dell'ascensore, per esempio, si applica la c.d. tabella-scale; per la pulizia e l'illuminazione del vano scale, si fa riferimento al criterio dell'altezza (Cassazione, 12 gennaio 2007, n. 432); i costi di amministrazione, invece, si ripartiscono in ragione del valore proporzionale. In ogni caso, la legge disciplina allo stesso modo la rettifica e la revisione sia della tabella dei valori, sia delle altre tabelle predisposte per la ripartizione delle spese. In particolare, la modifica con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore è possibile in due casi (v. articolo 69 delle disposizioni di attuazione del Codice civile): a) ove le tabelle risultino erronee, perché non riflettono il reale rapporto tra i valori delle unità immobiliari condominiali o perché non applicano in modo corretto i criteri di ripartizione legali o convenzionali; b) ove il rapporto tra i valori o la misura di partecipazione alla spesa anche di un solo condomino risulti alterato per più di un quinto per effetto della mutata situazione di fatto (per esempio, in caso di sopraelevazione, recupero sottotetti etc.). E' bene precisare che, in queste ipotesi, ove l'assemblea resti inerte, il singolo condomino può ottenere la rettifica o la revisione delle tabelle per le vie giudiziali. Se non ricorre nessuna delle due ipotesi segnalate, la modifica può essere approvata solo all'unanimità. Una tale eventualità può verificarsi, a per esempio, nel caso in cui la mutata situazione di fatto non abbia alterato i “millesimi” di nessun condomino in misura superiore a un quinto.

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