Mancata comunicazione dati all'anagrafe condominiale
Da L'Esperto Risponde
La risposta al quesito del lettore è contenuta nella disposizione di cui all'art. 1130, n° 6, c.c., per il quale l'amministratore deve curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale e in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni da parte dei condomini, è tenuto a richiedere con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai condomini inadempienti.
La disposizione richiamata sta a significare che - in caso di inerzia, mancanza o incompletezza dei dati forniti dal condomino - l'amministratore è tenuto a rivolgersi ad un tecnico, acquisendo tutte le informazioni anche ipocatastali, a spese degli inadempienti.
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