Marito che sostiene le spese per immobile della moglie affittato
Il CAF ha ragione Il marito non può fruire della detrazione del 50% nel caso di specie solo perché la casa non può essere considerata a adisposizione del nucleo familiare in quanto locata a terzi. La detrazione Irpef del 50%/65%, ai sensi dell'articolo 16 bis del TUIR, DPR 917/86 e dell'articolo 1, comma 47 legge 190/2014, Guida al 36%-50% su www.agenziaentrate.it), si applica anche in favore dei familiari conviventi (coniuge, parente entro il terzo grado, affini sino al secondo grado) in quanto detentori del fabbricati medesimo. A quest'ultimo riguardo, l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della Risoluzione n.184/E 12 giugno 2002, ha tenuto a precisare che il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile può essere ammesso a fruire della detrazione Irpef, a condizione che: sussista la situazione di convivenza (es. certificato di stato di famiglia) sin dal momento di inizio dei lavori di ristrutturazione; le spese risultino effettivamente a carico del familiare convivente (fatture intestate al marito nel caso di specie e bonifici emessi da suo conto corrente , marito intestatario delle fatture). In sostanza il marito convivente ha diritto alla detrazione per le spese direttamente sostenute anche se la convivenza avviene in un'altra abitazione, diversa da quella oggetto di intervento. L'importante è che giuridicamente il marito risieda con la moglie. In presenza di tutti i requisiti la detrazione compete al marito in quanto comunque detentore del fabbricato che anche se non residenza principale è comunque a disposizione della famiglia. Nel caso di specie la casa è affittata e, quindi, non può essere considerata a disposizione della famiglia.
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