Condominio

Martedì del diritto: erronea la clausola di responsabilità che esclude dalla copertura assicurativa i fatti colposi

In caso di danni all’immobile per mancata manutenzione delle parti comuni, i condòmini devono poter fruire della garanzia in base al premio pagato

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di Eugenio Correale

Dalla rivista «L’amministratore» di Anaci, sede provinciale di Milano, il commento all’ordinanza della Cassazione, terza sezione, numero 23762 del 29 luglio 2022.

La clausola non può escludere da risarcimento i fatti colposi

La clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, nella quale si stabilisca che l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni causati in conseguenza di un fatto accidentale non può essere interpretata nel senso che restino esclusi dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto ai sensi dell’articolo 1895 del Codice di procedura civile per l’inesistenza del rischio.

Come si vedrà ampiamente, la pronuncia in commento è del tutto coerente con indirizzi interpretativi che la Cassazione e la prevalente giurisprudenza dei tribunali e delle corti d’appello affermano da decenni. Si deve constatare, però, che non sempre la giurisprudenza di merito si adegua a indicazioni così robuste: accade che i liquidatori si avvalgano di tali decisioni nell’interlocuzione con gli assicurati e quindi risulta utile tornare sull’argomento per ricordare la funzione della Corte suprema, i cui insegnamenti prevalgono sulle altre fonti di interpretazione delle leggi.

Copertura assicurativa necessaria per danno da cattiva manutenzione

Nel caso di specie, era stata la Corte d’appello di Roma a contraddire le pronunce del giudice di legittimità, che ha dovuto cassarne la sentenza 4033/2020. Peraltro, anche il Tribunale di Napoli (sentenza 2046/ 2022) non ha considerato le statuizioni della Corte suprema e ha escluso la copertura assicurativa nel caso di danni cagionati agli immobili di proprietà esclusiva«stante la provenienza delle infiltrazioni d’acqua dalla mancata manutenzione delle parti comuni e la circostanza che grava sul condominio il dovere di vigilanza e manutenzione dei beni de quibus, dovendosi escludere la manleva dell’assicurazione in quanto la polizza copre i soli danni derivanti da eventi accidentali». Queste pronunce di alcuni giudici di merito risultano pregiudizievoli per i condomìni, i quali pagano premi assicurativi spesso ingenti e devono poter fruire della corrispondente copertura.

La nullità dell’assicurazione senza rischio

Si riprenderanno, quindi, i corretti passaggi motivazionali della sentenza della Cassazione, evidenziando in primo luogo che l’articolo 1900 del Codice civile dispone che siano esclusi dall’assicurazione per la responsabilità i fatti dolosi, mentre i fatti dovuti al caso fortuito vanno a loro volta esclusi, perché da essi non può mai sorgere alcuna responsabilità. Occorre aggiungere che nella lingua italiana occasionale vuol dire «dovuto al caso, casuale, fortuito; contingente, non necessario, non essenziale; secondario, accessorio» (così Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana), talché «fatto accidentale» è un sinonimo di «fatto fortuito». Ne consegue che la polizza che descriva il rischio assicurato limitandolo ai casi fortuiti sarebbe un’assicurazione senza rischio, e perciò nulla ex articolo 1895 del Codice civile, poiché da un caso fortuito non può mai derivare responsabilità dell’assicurato e quindi non può mai conseguire la manleva della compagnia.

Il caso fortuito esclude la responsabilità

L’estensore della sentenza ha avuto cura di evidenziare che l’argomentazione giuridica è stata prospettata già nel 1972 con sentenza numero 3646. Ai tempi il giudice di legittimità aveva cassato la decisione di merito che aveva negato il diritto dell’assicurato all’indennizzo in presenza d’una clausola di esclusione dei fatti accidentali e che aveva stabilito che i fatti accidentali non sono altro che i fatti fortuiti, talché se la garanzia assicurativa viene limitata ai soli casi fortuiti, sarebbe sempre inoperante, perché il caso fortuito esclude la responsabilità.

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